Sentenza del 07/10/2019 n. 145 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP e il mancato versamento dell'imposta per l'anno 2011, determinando un'imposta di 8.409 euro, oltre sanzioni e interessi. Secondo l'Ufficio, l'attività era autonomamente organizzata perché il contribuente aveva sostenuto compensi per 180.000 euro a favore di un segnalatore e per 90.000 euro a favore del figlio, anch'egli agente immobiliare. Il contribuente sosteneva invece di utilizzare soltanto un'autovettura e strumenti minimi, senza una struttura organizzata né collaborazioni continuative, qualificando i compensi come riferiti a una segnalazione occasionale e a una singola operazione. Contestava inoltre la violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, della legge n. 212/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato l'imposta annullando soltanto le sanzioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del contribuente e riformato integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'autovettura costituiva un bene strumentale minimo e che i compensi corrisposti a terzi riguardavano attività occasionali o una singola operazione, non una collaborazione stabile e non occasionale idonea a potenziare strutturalmente l'attività. La mera entità dei compensi e dei ricavi non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1
Il presupposto dell'imposta consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta solo quando l'attività abituale è svolta attraverso un'autonoma organizzazione, da accertare concretamente sulla base delle modalità effettive di esercizio.
Legge n. 212/2000, art. 12, commi 2 e 7
Le garanzie del contribuente relative al contraddittorio e alla conclusione delle verifiche sono state ritenute non decisive nel caso concreto, poiché il controllo era stato svolto dall'Ufficio senza accesso presso la sede del contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3
In primo grado la norma è stata utilizzata per escludere le sanzioni, ravvisando obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione dell'IRAP; la decisione d'appello ha poi annullato l'intero avviso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
L'impiego di collaboratori non determina automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre verificare se le loro mansioni siano professionalmente qualificate e non meramente esecutive o di segreteria, e se siano idonee a potenziare l'attività produttiva in modo non occasionale.
Cassazione, sentenze n. 18749/2014, n. 13471/2015 e ordinanza n. 6439/2018
Il livello elevato dei ricavi o del reddito non costituisce, da solo, prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, quando manchino beni strumentali significativi e collaboratori stabili.
Massime di principio
- Per stabilire se un lavoratore autonomo o un imprenditore individuale sia soggetto a IRAP occorre valutare in concreto l'esistenza di un'organizzazione autonoma, non basandosi soltanto sul reddito o sul volume dei ricavi.
- L'utilizzo di strumenti ordinari e indispensabili per l'attività, come un'autovettura o un telefono, normalmente non è sufficiente a dimostrare un'autonoma organizzazione.
- Compensi a terzi riferiti a segnalazioni occasionali o a singole operazioni non integrano necessariamente una collaborazione stabile e non occasionale idonea a far scattare l'IRAP.
- La collaborazione di familiari o di altri professionisti deve essere valutata per contenuto, continuità e capacità di potenziare l'attività: non ogni pagamento o collaborazione dimostra l'esistenza di una struttura organizzata.
- La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando la continuità dei rapporti, le mansioni svolte, il coordinamento esercitato dal contribuente e la concreta incidenza dei collaboratori sull'attività produttiva.
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