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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 145 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP e il mancato versamento dell'imposta per l'anno 2011, determinando un'imposta di 8.409 euro, oltre sanzioni e interessi. Secondo l'Ufficio, l'attività era autonomamente organizzata perché il contribuente aveva sostenuto compensi per 180.000 euro a favore di un segnalatore e per 90.000 euro a favore del figlio, anch'egli agente immobiliare. Il contribuente sosteneva invece di utilizzare soltanto un'autovettura e strumenti minimi, senza una struttura organizzata né collaborazioni continuative, qualificando i compensi come riferiti a una segnalazione occasionale e a una singola operazione. Contestava inoltre la violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, della legge n. 212/2000.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato l'imposta annullando soltanto le sanzioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del contribuente e riformato integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'autovettura costituiva un bene strumentale minimo e che i compensi corrisposti a terzi riguardavano attività occasionali o una singola operazione, non una collaborazione stabile e non occasionale idonea a potenziare strutturalmente l'attività. La mera entità dei compensi e dei ricavi non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1

    Il presupposto dell'imposta consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi.

    L'IRAP è dovuta solo quando l'attività abituale è svolta attraverso un'autonoma organizzazione, da accertare concretamente sulla base delle modalità effettive di esercizio.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, commi 2 e 7

    Le garanzie del contribuente relative al contraddittorio e alla conclusione delle verifiche sono state ritenute non decisive nel caso concreto, poiché il controllo era stato svolto dall'Ufficio senza accesso presso la sede del contribuente.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3

    In primo grado la norma è stata utilizzata per escludere le sanzioni, ravvisando obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione dell'IRAP; la decisione d'appello ha poi annullato l'intero avviso.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016

    L'impiego di collaboratori non determina automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre verificare se le loro mansioni siano professionalmente qualificate e non meramente esecutive o di segreteria, e se siano idonee a potenziare l'attività produttiva in modo non occasionale.

  • Cassazione, sentenze n. 18749/2014, n. 13471/2015 e ordinanza n. 6439/2018

    Il livello elevato dei ricavi o del reddito non costituisce, da solo, prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, quando manchino beni strumentali significativi e collaboratori stabili.

Massime di principio

  • Per stabilire se un lavoratore autonomo o un imprenditore individuale sia soggetto a IRAP occorre valutare in concreto l'esistenza di un'organizzazione autonoma, non basandosi soltanto sul reddito o sul volume dei ricavi.
  • L'utilizzo di strumenti ordinari e indispensabili per l'attività, come un'autovettura o un telefono, normalmente non è sufficiente a dimostrare un'autonoma organizzazione.
  • Compensi a terzi riferiti a segnalazioni occasionali o a singole operazioni non integrano necessariamente una collaborazione stabile e non occasionale idonea a far scattare l'IRAP.
  • La collaborazione di familiari o di altri professionisti deve essere valutata per contenuto, continuità e capacità di potenziare l'attività: non ogni pagamento o collaborazione dimostra l'esistenza di una struttura organizzata.
  • La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando la continuità dei rapporti, le mansioni svolte, il coordinamento esercitato dal contribuente e la concreta incidenza dei collaboratori sull'attività produttiva.

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