Sentenza del 07/10/2019 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Novara
Riscossione crediti erariali - Prescrizione quinquennale - Non sussiste - Prescrizione decennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il credito tributario, derivante da un accertamento divenuto definitivo, fosse soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., relativo alle prestazioni da pagarsi periodicamente ogni anno o in termini più brevi. La questione riguardava quindi l'individuazione del termine prescrizionale applicabile alla riscossione dell'imposta definitivamente accertata.
La decisione
La tesi della prescrizione quinquennale è stata respinta. È stato affermato che il credito erariale derivante da un accertamento definitivo è soggetto al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. La prestazione tributaria non è infatti considerata periodica, poiché ciascun periodo d'imposta comporta una nuova e autonoma valutazione dei presupposti dell'obbligazione tributaria. Pertanto, il credito non è prescritto se non è ancora decorso il termine decennale.
Norme richiamate
Art. 2946 cod. civ.
La prescrizione ordinaria decennale.
Il credito erariale derivante da un accertamento divenuto definitivo è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.
Art. 2948, n. 4, cod. civ.
Per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La disposizione non si applica al credito tributario considerato, perché l'obbligazione d'imposta non costituisce una prestazione periodica: ogni annualità nasce da una valutazione autonoma dei relativi presupposti impositivi.
Massime di principio
- Quando un credito tributario è stato accertato con un provvedimento divenuto definitivo, il termine ordinario da considerare per la riscossione è, in linea generale, quello decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La natura annuale del periodo d'imposta non rende automaticamente periodica l'obbligazione tributaria ai fini della prescrizione quinquennale: ogni annualità costituisce un'obbligazione autonoma.
- L'eccezione di prescrizione quinquennale prevista per i pagamenti periodici non è normalmente sufficiente per i crediti erariali definitivamente accertati.
- Per valutare concretamente la prescrizione occorre verificare la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo e l'eventuale esistenza di atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
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