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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Novara

Attività istruttoria - Documenti rinvenuti presso terzi resi conoscibili al contribuente - Utilizzabilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, di documenti rinvenuti presso terzi, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'autonoma attività istruttoria e acquisire direttamente tali elementi prima di utilizzarli nell'avviso di accertamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'avviso di accertamento non richieda un'autonoma e ulteriore attività istruttoria quando gli elementi utilizzati siano stati acquisiti presso terzi nell'ambito dei poteri previsti dalla legge e siano stati resi conoscibili al contribuente. Un'attività duplicativa sarebbe contraria ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. L'Amministrazione può inoltre avvalersi dell'attività istruttoria svolta da altri organi, purché l'atto impositivo sia adeguatamente motivato e il contribuente possa conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Disciplina le garanzie del contribuente e le modalità dell'attività istruttoria e della motivazione degli atti impositivi; non impone la ripetizione di attività già validamente svolte.

  • Artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di esercitare i propri poteri istruttori e di avvalersi dell'attività svolta da altri organi, rendendo utilizzabili gli elementi acquisiti nel rispetto delle garanzie previste.

Massime di principio

  • I documenti acquisiti presso terzi possono essere utilizzati nell'accertamento anche senza una nuova istruttoria autonoma dell'ufficio, se sono stati raccolti legittimamente.
  • La conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell'avviso è essenziale: il contribuente deve poter accedere ai documenti o comunque comprenderne il contenuto e contestarne l'efficacia.
  • L'Amministrazione può utilizzare risultanze di attività svolte da altri organi, senza dover necessariamente duplicare gli accertamenti, in applicazione dei principi di economicità ed efficienza.
  • L'utilizzabilità dei documenti non esclude l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento indicando gli elementi rilevanti e il loro collegamento con la pretesa tributaria.
  • Una contestazione fondata soltanto sull'assenza di una nuova attività istruttoria tende a essere infondata; è invece necessario dimostrare l'illegittima acquisizione, la mancata conoscibilità o l'insufficiente motivazione degli elementi utilizzati.

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