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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Novara

Obblighi di monitoraggio fiscale - Soggetti obbligati - Requisiti del trust intestatario - Interposizione fittizia con soggetto residente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi a beni formalmente intestati a un trust. Il trust è stato ritenuto fittizio o interposto qualora il settlor o disponente abbia conservato autonomia decisionale e poteri di gestione diretta sui beni conferiti nel trust fund. In tale situazione, la mera intestazione dei beni al trust non esclude la responsabilità del soggetto che ne mantiene il possesso e la disponibilità effettiva.

La decisione

È stato affermato che gli obblighi di monitoraggio fiscale, previsti inizialmente dal D.L. 167/1990 e successivamente dalla L. 97/2013, gravano sui soggetti che abbiano la disponibilità effettiva dei beni e intervengano direttamente nella loro gestione. Il trustee, invece, dovrebbe assumere decisioni autonome, coerentemente con il principio di segregazione patrimoniale proprio del trust. La conservazione, da parte del settlor, dell'autonomia gestionale costituisce quindi elemento idoneo a configurare un'interposizione fittizia e a far ricadere gli obblighi fiscali sul disponente o sul soggetto effettivamente gestore.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167

    Disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Gli obblighi gravano sul soggetto che possiede o dispone effettivamente dei beni, anche quando l'intestazione formale è riconducibile a un trust interposto.

  • Legge 6 agosto 2013, n. 97

    Ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale, confermando la rilevanza della disponibilità effettiva delle attività e non soltanto della loro intestazione formale.

  • Principio di segregazione patrimoniale del trust

    I beni trasferiti al trust devono essere separati dal patrimonio del disponente e gestiti autonomamente dal trustee. Se il disponente conserva il controllo sostanziale e impartisce direttamente le decisioni di gestione, la segregazione può risultare solo apparente e il trust può essere qualificato come interposto fittizio.

Massime di principio

  • Ai fini del monitoraggio fiscale conta soprattutto la disponibilità effettiva dei beni, non la loro mera intestazione formale al trust.
  • Un trust è potenzialmente interposto quando il settlor conserva poteri sostanziali di gestione, controllo o disposizione sui beni conferiti.
  • Per escludere l'interposizione è rilevante che il trustee operi in modo autonomo, documentabile e coerente con l'atto istitutivo del trust.
  • La presenza di un trust non elimina automaticamente gli obblighi dichiarativi del soggetto che, in concreto, continua a gestire o controllare i beni.
  • La valutazione deve concentrarsi sui comportamenti effettivi delle parti, sui poteri esercitati e sulla concreta indipendenza del trustee, oltre che sulla struttura formale dell'atto.

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