Cassazione Penale, Sentenza n. 45438/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare per traffico di stupefacenti aggravato dall'art. 416-bis, censurando: 1) la mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte dell'ordinanza genetica (art. 292 c.p.p.); 2) la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare rispetto a precedente misura emessa in altro procedimento (art. 297, comma 3 c.p.p.), evidenziando anteriorità e desumibilità degli atti dal procedimento originario; 3) la carenza degli atti relativi alle intercettazioni (decreti, verbali, registrazioni) che avrebbero costituito il compendio indiziario (artt. 267 e ss. c.p.p.); 4) la carenza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (artt. 274 e 74 d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato le censure relative alla presunta totale mancanza di autonoma valutazione e all'inutilizzabilità automatica delle intercettazioni, nonché quelle meramente di merito sulla consistenza degli indizi; ha invece ritenuto fondato il motivo sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per carenza motivazionale del Tribunale circa l'anteriorità, la connessione qualificata e la desumibilità dagli atti delle evidenze già presenti nel procedimento originario. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame esclusivamente sul punto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare; le altre statuizioni sono state confermate.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; contestazione usata come reato-fine nell'ambito dell'imputazione associativa.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravamento per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; usato per qualificare l'aggravante nell'ambito dell'accusa.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiede nell'ordinanza genetica l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la sua violazione costituisce una nullità generale a regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente in sede di riesame e con indicazione puntuale delle lacune rilevanti.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Regola la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in presenza di ordini di custodia emessi in procedimenti diversi; in sede di riesame la parte che invoca la retrodatazione deve dimostrare congiuntamente che per effetto della retrodatazione il termine sarebbe interamente scaduto e che gli elementi necessari risultavano desumibili dagli atti anteriori o dall'ordinanza originaria secondo i criteri giurisprudenziali.
art. 267 e art. 268 cod. proc. pen.
Disciplinano le intercettazioni e le relative garanzie procedurali; la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità, ma il tribunale deve acquisire gli atti a garanzia del diritto di difesa se richiesto.
art. 309 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'omessa trasmissione degli atti cautelari e i termini; secondo la giurisprudenza la sola omissione formale non annulla automaticamente le captazioni salvo che i decreti siano stati adottati in violazione dei limiti di legge.
art. 271 e art. 291 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nel contesto dell'istruttoria e dell'uso delle registrazioni e delle memorie probatorie; utilizzate per censurare eventuali carenze documentali del compendio indiziario.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizioni concernenti la gravità indiziaria in materia di stupefacenti e le relative modalità di valutazione nel provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Quando si deduce la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica (art. 292 c.p.p.) in sede di impugnazione, occorre indicare con precisione quali passaggi motivazionali manchino e dimostrare la rilevanza causale di tali omissioni; una doglianza generica rischia la preclusione.
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3) in sede di riesame o ricorso deve provare due profili essenziali: a) che per effetto della retrodatazione il termine sarebbe interamente scaduto; b) che gli elementi giustificativi risultavano già desumibili dagli atti anteriori o dall'ordinanza originaria (dimostrare anteriorità dei fatti e desumibilità documentale). Senza questi specifici elementi il motivo è destinato a essere respinto.
- La mancata trasmissione al riesame dei decreti e verbali relativi alle intercettazioni non comporta automaticamente inutilizzabilità delle captazioni; tuttavia la difesa deve chiedere espressamente l'acquisizione di tali atti al fine di esercitare il diritto di difesa e consentire al giudice di verificare legittimità e completezza.
- In Cassazione non si può richiedere una riconsiderazione di merito degli indizi: il controllo è sulla adeguatezza della motivazione e sulla correttezza dei principi applicati. Perciò, le doglianze devono puntare a errori di diritto o a vuoti logici nella motivazione, non alla mera contestazione della valutazione probatoria.
- Se i procedimenti sono stati separati dal medesimo Ufficio e pendono davanti alla stessa autorità, chi invoca la retrodatazione deve argomentare perché la scelta di separare i procedimenti non era necessaria e dimostrare che le evidenze erano già in possesso dell'autorità al tempo della prima ordinanza.
- Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: documentare cronologicamente gli atti utili per provare anteriorità; allegare o indicare puntualmente le captazioni e i loro contenuti ritenuti decisivi; chiedere formalmente l'acquisizione dei decreti e delle registrazioni in sede di riesame; circostanziare quali elementi motivazionali mancano nell'ordinanza impugnata e la loro incidenza sulla decisione cautelare.
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