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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45438/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare per traffico di stupefacenti aggravato dall'art. 416-bis, censurando: 1) la mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte dell'ordinanza genetica (art. 292 c.p.p.); 2) la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare rispetto a precedente misura emessa in altro procedimento (art. 297, comma 3 c.p.p.), evidenziando anteriorità e desumibilità degli atti dal procedimento originario; 3) la carenza degli atti relativi alle intercettazioni (decreti, verbali, registrazioni) che avrebbero costituito il compendio indiziario (artt. 267 e ss. c.p.p.); 4) la carenza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (artt. 274 e 74 d.P.R. 309/1990).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato le censure relative alla presunta totale mancanza di autonoma valutazione e all'inutilizzabilità automatica delle intercettazioni, nonché quelle meramente di merito sulla consistenza degli indizi; ha invece ritenuto fondato il motivo sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per carenza motivazionale del Tribunale circa l'anteriorità, la connessione qualificata e la desumibilità dagli atti delle evidenze già presenti nel procedimento originario. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame esclusivamente sul punto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare; le altre statuizioni sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; contestazione usata come reato-fine nell'ambito dell'imputazione associativa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravamento per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; usato per qualificare l'aggravante nell'ambito dell'accusa.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiede nell'ordinanza genetica l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la sua violazione costituisce una nullità generale a regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente in sede di riesame e con indicazione puntuale delle lacune rilevanti.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in presenza di ordini di custodia emessi in procedimenti diversi; in sede di riesame la parte che invoca la retrodatazione deve dimostrare congiuntamente che per effetto della retrodatazione il termine sarebbe interamente scaduto e che gli elementi necessari risultavano desumibili dagli atti anteriori o dall'ordinanza originaria secondo i criteri giurisprudenziali.

  • art. 267 e art. 268 cod. proc. pen.

    Disciplinano le intercettazioni e le relative garanzie procedurali; la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità, ma il tribunale deve acquisire gli atti a garanzia del diritto di difesa se richiesto.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'omessa trasmissione degli atti cautelari e i termini; secondo la giurisprudenza la sola omissione formale non annulla automaticamente le captazioni salvo che i decreti siano stati adottati in violazione dei limiti di legge.

  • art. 271 e art. 291 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate nel contesto dell'istruttoria e dell'uso delle registrazioni e delle memorie probatorie; utilizzate per censurare eventuali carenze documentali del compendio indiziario.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizioni concernenti la gravità indiziaria in materia di stupefacenti e le relative modalità di valutazione nel provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • Quando si deduce la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica (art. 292 c.p.p.) in sede di impugnazione, occorre indicare con precisione quali passaggi motivazionali manchino e dimostrare la rilevanza causale di tali omissioni; una doglianza generica rischia la preclusione.
  • La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3) in sede di riesame o ricorso deve provare due profili essenziali: a) che per effetto della retrodatazione il termine sarebbe interamente scaduto; b) che gli elementi giustificativi risultavano già desumibili dagli atti anteriori o dall'ordinanza originaria (dimostrare anteriorità dei fatti e desumibilità documentale). Senza questi specifici elementi il motivo è destinato a essere respinto.
  • La mancata trasmissione al riesame dei decreti e verbali relativi alle intercettazioni non comporta automaticamente inutilizzabilità delle captazioni; tuttavia la difesa deve chiedere espressamente l'acquisizione di tali atti al fine di esercitare il diritto di difesa e consentire al giudice di verificare legittimità e completezza.
  • In Cassazione non si può richiedere una riconsiderazione di merito degli indizi: il controllo è sulla adeguatezza della motivazione e sulla correttezza dei principi applicati. Perciò, le doglianze devono puntare a errori di diritto o a vuoti logici nella motivazione, non alla mera contestazione della valutazione probatoria.
  • Se i procedimenti sono stati separati dal medesimo Ufficio e pendono davanti alla stessa autorità, chi invoca la retrodatazione deve argomentare perché la scelta di separare i procedimenti non era necessaria e dimostrare che le evidenze erano già in possesso dell'autorità al tempo della prima ordinanza.
  • Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: documentare cronologicamente gli atti utili per provare anteriorità; allegare o indicare puntualmente le captazioni e i loro contenuti ritenuti decisivi; chiedere formalmente l'acquisizione dei decreti e delle registrazioni in sede di riesame; circostanziare quali elementi motivazionali mancano nell'ordinanza impugnata e la loro incidenza sulla decisione cautelare.

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