Cassazione Penale, Sentenza n. 888/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa. Deduce due motivi: 1) la querela sarebbe tardiva perché l'istituto di credito avrebbe avuto conoscenza dell'accaduto prima del 7 giugno 2014; 2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati indicati ai capi g) e h), ritenuti commessi il 4 marzo 2014 e quindi prescritti il 4 settembre 2021, contestando l'applicabilità della sospensione dei termini processuali "COVID" (art.83 d.l. 18/2020) che, a suo dire, avrebbe impedito la dichiarazione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva spiegato in modo logico perché le notizie informali non potevano costituire conoscenza idonea a far partire termini o iniziative senza accertamenti documentali. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione dei termini prevista dall'art.83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 si applica solo se il procedimento abbia subito una effettiva stasi (udienza fissata tra il 9/3 e l'11/5/2020 o termine processuale la cui decorrenza ricadesse in quel periodo). Nel caso di specie non risultava stasi processuale, per cui la sospensione non si applica, il termine prescrizionale è spirato il 4/9/2021 e pertanto i reati sono estinti per prescrizione. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio per prescrizione; le statuizioni civili sono confermate in quanto non vi è stata impugnazione sulla responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza COVID-19 si applica solo quando il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure pandemiche (udienza fissata o termine processuale con decorrenza tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020). Se non vi è stata stasi, la sospensione non opera e i termini di prescrizione decorrono normalmente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma richiamata in ordine alle modalità di trattazione del ricorso (procedure speciali adottate in materia processuale durante il periodo emergenziale).
Sez. U., Sent. n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Pronuncia delle Sezioni Unite che chiarisce l'ambito di applicazione della sospensione di cui all'art.83 d.l. 18/2020: la sospensione di 64 giorni è riferita ai procedimenti effettivamente subiti da una stasi processuale nel periodo 9/3-11/5/2020 e non è automativamente applicabile a tutti i termini processuali o a tutte le cause pendenti.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali per COVID (art.83 d.l. 18/2020) si applica solo se il procedimento ha effettivamente subito una stasi (udienza fissata o termine con decorrenza nel periodo 9/3-11/5/2020); in assenza di tale stasi la prescrizione prosegue il suo corso normale.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione è fondamentale il calcolo preciso delle date: se il termine prescrizionale è spirato prima della decisione di merito, la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato senza rinvio.
- Le censure generiche che non specificano i punti decisivi della motivazione di merito sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate; il ricorso deve indicare chiaramente perché la valutazione di merito sarebbe erronea o insufficiente.
- Le notizie informali acquisite dall'ente offeso non costituiscono necessariamente la "conoscenza effettiva" idonea a porre fine alla possibilità di proporre querela o a far decorrere termini senza adeguati accertamenti documentali: la giurisprudenza richiede elementi concreti che dimostrino la conoscenza ufficiale del fatto.
- La conferma delle statuizioni civili può rimanere valida anche se la sentenza penale è annullata per prescrizione quando l'appellante non ha dedotto specifiche doglianze sulla responsabilità sostanziale.
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