Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28867/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, pur non accettata dai controricorrenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidandole come da dispositivo. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società in accomandita semplice e il socio accomandatario avevano proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società e del socio accomandatario. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha verificato le conseguenze processuali: estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; condanna alle spese a carico dei rinuncianti secondo il principio di causalità; esclusione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    La sentenza impugnata era stata resa sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento; la Corte di cassazione non entra nel merito della decisione presupposta, perché il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, anche se non accettata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In difetto di accettazione della rinuncia non ricorre la condizione che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se non accettata dalla controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il principio di causalità e gravano sulla parte che ha introdotto il ricorso e ne ha causato l'estinzione.
  • La mancata accettazione della rinuncia non impedisce la declaratoria di estinzione, ma non fa venir meno la regola della condanna alle spese del rinunciante.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.