Cassazione Civile, Ordinanza n. 28867/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, pur non accettata dai controricorrenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidandole come da dispositivo. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società in accomandita semplice e il socio accomandatario avevano proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società e del socio accomandatario. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha verificato le conseguenze processuali: estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; condanna alle spese a carico dei rinuncianti secondo il principio di causalità; esclusione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
La sentenza impugnata era stata resa sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento; la Corte di cassazione non entra nel merito della decisione presupposta, perché il ricorso è stato rinunciato.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, anche se non accettata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In difetto di accettazione della rinuncia non ricorre la condizione che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se non accettata dalla controparte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il principio di causalità e gravano sulla parte che ha introdotto il ricorso e ne ha causato l'estinzione.
- La mancata accettazione della rinuncia non impedisce la declaratoria di estinzione, ma non fa venir meno la regola della condanna alle spese del rinunciante.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
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