Sentenza n. 3010/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione, della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l''Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione dirigenziale regionale con l'allegato recante gli importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Veneto che quantificava gli importi asseritamente dovuti a titolo di payback, nonché i decreti ministeriali e l'accordo interistituzionale posti a fondamento del meccanismo, deducendone profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti con cui viene accertato l'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Nel caso concreto, la sola dichiarazione dell'impresa di avere effettuato il pagamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, senza integrare il presupposto formale per la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; la mera dichiarazione di pagamento dell'impresa determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo del payback richiamato dall'art. 7 d.l. n. 95/2025.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese, in relazione alle peculiarità della controversia e all'andamento processuale.
Massime di principio
- Quando una norma speciale collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di specifici provvedimenti amministrativi di accertamento, tale comunicazione costituisce un presupposto necessario per dichiarare la cessazione; il pagamento spontaneamente dichiarato dalla parte, in assenza della comunicazione prescritta, non è sufficiente.
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta del payback sanitario determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro gli atti di quantificazione, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, distinta dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno definitivo dell'utilità della decisione secondo le modalità specificamente previste dalla legge.
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