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Sentenza

Sentenza n. 10584/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47271 presentata in data 25 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 16 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202603277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante la presentazione dell’istanza il 25 ottobre 2025 e il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza concludere il procedimento e senza risultare avere richiesto integrazioni documentali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, stabilendo un termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine generale di conclusione del procedimento è indicato in trenta giorni, salva la previsione di termini speciali.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi.

  • art. 29, comma 2, c.p.a.

    Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza e può assicurare l’esecuzione della decisione mediante la nomina di un commissario ad acta; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la decisione applica la disciplina dell’azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine applicabile e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando non risultano richieste di integrazione documentale, il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere quattro mesi dalla domanda.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel procedere al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la propria valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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