Sentenza n. 555/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del 23 gennaio 2026, prot. n. 5374/2026, con il quale Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata “Fascicolo 8505 – RdO: rfq_6457”, avente ad oggetto la “fornitura, il trasporto e lo scarico presso gli impianti di depurazione ricadenti su tutto il territorio gestito da Acquedotto Pugliese di polielettrolita in emulsione di almeno due tipologie, cationico ad alta carica e cationico a media carica, nonché adeguata assistenza tecnica specializzata, secondo lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da concludersi con quattro operatori economici ai sensi dell’art. 59 comma 4 e dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023. CIG: B9852F6A8A”; - del verbale n. 1 del 21 gennaio 2026, richiamato nel suddetto provvedimento di esclusione; - del provvedimento di sospensione dall’Albo Fornitori comunicato in data 12 dicembre 2025, adottato ai sensi del paragrafo 10, lett. a), del Regolamento Albo Fornitori Rev. 1 del 06/12/2024, quale atto presupposto dell’esclusione impugnata; - della comunicazione di AQP del 22 gennaio 2026, nella parte in cui si afferma che la sospensione della ricorrente “avrà durata per un periodo minimo di 3 mesi, pertanto sino al 12.03.2026. Scaduto il periodo di sospensione, potrà dimostrare di aver rimediato/superato la circostanza che ne ha provocato l’adozione e/o presentare idonea documentazione a comprova del possesso di quanto dichiarato nell’istanza di qualificazione, rispondendo attraverso la ‘RdI: rfi_550 - Verifica a campione fornitori Albo 2025’, o aggiornando le informazioni della Sua istanza (che sarà sbloccata)”; - della comunicazione di AQP del 27 gennaio 2026, nella parte in cui subordina la riammissione della ricorrente all’Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A. alla circostanza che “allo scadere della sospensione (12 marzo p.v.) la Sua posizione verrà sbloccata e dovrà comprovare: – l’attuazione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire gli illeciti penali ed amministrativi secondo il D.lgs. 231/01 e s.m.i.; – il requisito dei contratti analoghi eseguiti nell’ultimo triennio anche a favore di soggetti privati per la categoria FORN0102 (comprovato in precedenza solo parzialmente); – il requisito dei contratti analoghi eseguiti nell’ultimo triennio anche a favore di soggetti privati per la categoria FORN1701 (non comprovato in precedenza)”; - del Regolamento Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A.; - della lettera d’invito dell’11 dicembre 2025 avente ad oggetto “la fornitura, il trasporto e lo scarico presso gli impianti di depurazione ricadenti su tutto il territorio gestito da Acquedotto Pugliese di polielettrolita in emulsione di almeno due tipologie, cationico ad alta carica e cationico a media carica, nonché adeguata assistenza tecnica specializzata, secondo lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da concludersi con quattro operatori economici ai sensi dell’art. 59 comma 4 e dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023. CIG: B9852F6A8A”, con particolare rilevanza alla parte in cui prevede che “resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate al momento della qualificazione nel Sistema o intervenute successivamente alla medesima”; - della lex specialis della procedura negoziata “Fascicolo 8505 – RdO: rfq_6457” avente ad oggetto “la fornitura, il trasporto e lo scarico presso gli impianti di depurazione ricadenti su tutto il territorio gestito da Acquedotto Pugliese di polielettrolita in emulsione di almeno due tipologie, cationico ad alta carica e cationico a media carica, nonché adeguata assistenza tecnica specializzata, secondo lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da concludersi con quattro operatori economici ai sensi dell’art. 59 comma 4 e dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023. CIG: B9852F6A8A” ivi compresi il capitolato e ogni ulteriore atto regolante la procedura; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per la fornitura di polielettrolita e sospensione dall’Albo Fornitori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata per la fornitura, il trasporto e lo scarico di polielettrolita presso gli impianti di depurazione, nonché gli atti presupposti e connessi. In particolare, sono stati impugnati il verbale della seduta di gara, il provvedimento di sospensione dall’Albo Fornitori, le comunicazioni con cui la stazione appaltante aveva indicato la durata minima della sospensione e subordinato la riammissione alla dimostrazione dell’adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e del possesso di requisiti relativi a contratti analoghi, oltre al regolamento dell’Albo Fornitori, alla lettera d’invito e alla lex specialis. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della nota del 14 aprile 2026 con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi svolta una decisione di merito sulla legittimità dell’esclusione, della sospensione dall’Albo Fornitori o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 59, comma 4, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata nella descrizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, ma il TAR non ne ha fatto applicazione decisiva, non avendo esaminato il merito.
art. 154 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata nella descrizione della procedura negoziata, senza essere oggetto di esame decisorio da parte del TAR.
d.lgs. 231/2001
È richiamato nelle comunicazioni dell’amministrazione quale riferimento ai modelli organizzativi e di gestione richiesti per la riammissione all’Albo Fornitori; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati, sicché il giudice definisce il giudizio con una pronuncia processuale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
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