Sentenza n. 13809/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del verbale dell'assemblea dell'ATC del 31 marzo 2026 con il quale è stata proclamata l'elezione dei candidati al Consiglio Direttivo, nonché la validità della votazione stessa, firmato dal Segretario dell'Assemblea Luca Montaccin e dal Commissario dell'ATC VT1 Lodovico Lesen.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’assemblea dell’Ambito Territoriale di Caccia del 31 marzo 2026, recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo e l’attestazione della validità della votazione
Esito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale assembleare con cui sono stati proclamati i candidati eletti al Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1 e riconosciuta la validità della votazione. Nel giudizio è stata esaminata preliminarmente la questione di giurisdizione. Il resistente ha dedotto che l’ATC è un ente di diritto privato, costituito come associazione di secondo grado senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, e che gli atti relativi alla convocazione dell’assemblea, alla composizione e validità degli organi collegiali, alle modalità di votazione e alla nomina degli organi direttivi appartengono alla vita interna dell’associazione, senza esercizio di poteri pubblicistici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che gli Ambiti Territoriali di Caccia, pur perseguendo finalità di interesse pubblico, sono strutture associative di diritto privato. La giurisdizione amministrativa sussiste per gli atti con cui l’ATC esercita le funzioni pubblicistiche affidate, quali la programmazione faunistico-venatoria, la gestione del prelievo e i rapporti con le istituzioni pubbliche. Essa non si estende invece agli atti concernenti la vita interna dell’associazione, tra cui l’organizzazione dell’assemblea, la validità degli organi, le modalità di voto e la nomina degli organi direttivi. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] inammissibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione può essere definita con sentenza in forma semplificata mediante motivazione sintetica.
art. 11 c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione nel termine previsto dalla disciplina sulla translatio iudicii.
Massime di principio
- Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono strutture associative di diritto privato, anche quando perseguono finalità di interesse pubblico.
- La giurisdizione amministrativa sugli atti degli Ambiti Territoriali di Caccia sussiste limitatamente agli atti con cui tali organismi esercitano funzioni pubblicistiche loro affidate, come la programmazione faunistico-venatoria e la gestione del prelievo.
- Le controversie relative alla vita interna dell’Ambito Territoriale di Caccia, comprese la convocazione e composizione dell’assemblea, la validità degli organi collegiali, le modalità di votazione e la nomina degli organi direttivi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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