Cassazione Penale, Sentenza n. 12385/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi principali: 1) violazione di legge per il riconoscimento della recidiva semplice basata su una precedente condanna del Tribunale di Sondrio (28/06/2017), la quale sarebbe però estinta ex art. 445 c.p.p. per decorso del termine quinquennale e dunque non idonea a costituire base per la recidiva; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sia in ragione della presunta estinzione della precedente condanna, sia perché la negazione della tenuità si sarebbe fondata su oggetti (torcia, guanti) rinvenuti sul ricorrente che, essendo in libera vendita, non proverebbero la volontà di commettere reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e il secondo infondato. Ha stabilito che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera ipso iure e non può essere tenuta in conto ai fini della recidiva; pertanto la recidiva riconosciuta in appello è stata annullata. Non essendo necessario il rinvio, la Corte ha ricalcolato la pena: mantenuta la pena base di 1 anno, eliminata la recidiva e applicate le attenuanti generiche nella massima estensione (riduzione a 8 mesi), quindi applicata la riduzione per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p., con determinazione definitiva della pena in 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Il ricorso è stato respinto per il resto: la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile perché, in modo non manifestamente illogico, i giudici del merito hanno ritenuto che gli oggetti rinvenuti fossero funzionali alla commissione di furti.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
art. 13, comma 13 d.lgs. 286/1998
Norma penale che sanziona il rientro nel territorio dello Stato dopo espulsione; è la fattispecie per cui l'imputato è stato condannato.
codice di procedura penale, art. 445
Prevede l'estinzione del reato in determinate condizioni (es. decorso del termine quinquennale dopo patteggiamento); la Corte afferma che tale estinzione opera ipso iure e non richiede pronuncia formale, perciò non può essere computata ai fini della recidiva.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede il soddisfacimento di presupposti sostanziali; la giurisprudenza consente di escludere la tenuità se manca anche uno solo dei presupposti ritenuto decisivo; qui i giudici hanno ritenuto decisivo il fatto che l'imputato fosse in possesso di oggetti ritenuti funzionali alla commissione di reati.
codice penale, art. 62-bis
Regola le attenuanti generiche; con la caduta della recidiva la Corte ha applicato le attenuanti nella massima estensione prevista da questa norma.
codice penale, art. 69
Stabilisce il principio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte d'appello aveva operato un bilanciamento dichiarando le attenuanti equivalenti alla recidiva, decisione poi influenzata dall'annullamento della recidiva.
codice di procedura penale, art. 442
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte l'ha applicata dopo la ricalcolazione della pena, riducendo la pena a 5 mesi e 20 giorni.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera ipso iure: se un precedente è estinto non può essere utilizzato per fondare la recidiva, anche senza una pronuncia formale.
- Quando si contesta la recidiva è fondamentale verificare lo stato di estinzione delle precedenti condanne e documentarlo: una condanna estinta non costituisce base per aggravare il trattamento sanzionatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede il soddisfacimento di presupposti sostanziali; il giudice può ritenere decisivo anche un solo elemento (es. possesso di oggetti ritenuti idonei) per escludere la tenuità.
- Gli oggetti di libera vendita possono, a seconda del contesto e del convincimento motivato del giudice, essere considerati elementi funzionali alla commissione di reati; per contrastare tale valutazione occorre dimostrare l'assenza di collegamento probatorio con condotte criminose.
- Se la Cassazione annulla solo in punto di circostanza che incide sul trattamento sanzionatorio (es. recidiva), può procedere al ricalcolo della pena in sede di legittimità quando gli elementi per la determinazione sono chiari e non richiedono ulteriore istruttoria, evitando il rinvio.
- In casi simili è utile chiedere alternativamente: a) esclusione della recidiva per estinzione del precedente; b) riconoscimento della particolare tenuità quando mancano strumenti o indici di pericolosità; c) ricalcolo della pena con massima applicazione delle attenuanti e chiesta riduzione per rito abbreviato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12354/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12359/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12361/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →