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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Biella

Consorzi "Aziende speciali" - "Consorzi di funzione" - Provenienza dei rifiuti in un "Consorzio di funzione"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento fiscale dei consorzi costituiti da enti pubblici. Occorre distinguere tra consorzi aventi natura di aziende speciali, che svolgono attività economica e commerciale, e consorzi di funzione, istituiti per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e imprenditoriale. In particolare, si discute se la provenienza dei rifiuti gestiti da un consorzio di funzione possa incidere sulla sua natura giuridica e fiscale.

La decisione

È stato affermato che ai consorzi qualificabili come aziende speciali si applica la disciplina fiscale degli enti pubblici commerciali, riconducibili all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR. I consorzi di funzione, invece, restano soggetti alla disciplina prevista per gli enti locali e sono esclusi dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR. La gestione e la provenienza dei rifiuti non sono elementi idonei a modificare, neppure parzialmente, la natura di un consorzio di funzione che eserciti attività di governo dei rifiuti.

Norme richiamate

  • Art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR

    enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale

    La disposizione ricomprende, ai fini fiscali, le aziende speciali che svolgono un'attività economica o commerciale.

  • Art. 88, comma 1, del TUIR

    La norma esclude dall'imposta gli enti locali e, secondo il principio applicato nella decisione, i consorzi di funzione soggetti alla disciplina degli enti locali.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un consorzio dipende principalmente dalla sua natura istituzionale e dall'attività effettivamente svolta, non dalla sola denominazione dell'ente.
  • Un consorzio che svolge attività economica o imprenditoriale può essere assimilato a un'azienda speciale ed essere trattato come ente pubblico commerciale.
  • Un consorzio costituito per svolgere funzioni pubbliche e gestire servizi privi di rilevanza economica mantiene la natura di consorzio di funzione e beneficia del relativo regime fiscale.
  • Nel settore dei rifiuti, la mera provenienza dei rifiuti o la loro gestione non trasforma automaticamente un consorzio di funzione in un ente commerciale; occorre verificare struttura, finalità e modalità concreta dell'attività.
  • Per valutare casi analoghi è necessario distinguere la funzione pubblica di governo e coordinamento del servizio dall'esercizio diretto di un'attività economica organizzata secondo criteri imprenditoriali.

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