Sentenza del 17/05/2016 n. 4326 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - CESSIONE BENI IN SOSPENSIONE IVA - Irrogazione sanzioni - Violazione formale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sanzione proporzionale commisurata all'imposta deve essere esclusa perché sproporzionata e, in concreto, indeterminabile in assenza di imposta evasa. Per la violazione formale si applica esclusivamente una sanzione in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione come meramente formale della tardiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate della lettera d'intento rilasciata dal cliente. La violazione non ha prodotto evasione d'imposta né un danno per l'Erario; pertanto, non esiste un'imposta evasa sulla quale calcolare una sanzione proporzionale.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle operazioni in sospensione d'imposta e delle lettere d'intento
La tardiva comunicazione della lettera d'intento costituisce una violazione degli obblighi formali quando l'operazione è stata comunque correttamente effettuata in regime di non imponibilità e non vi è stata evasione.
Principio di proporzionalità della sanzione tributaria
La sanzione deve essere proporzionata alla gravità effettiva della violazione. In assenza di imposta evasa o di danno per l'Erario, non è legittimo applicare una sanzione parametrata a un'imposta inesistente.
Massime di principio
- Quando una violazione tributaria è esclusivamente formale e non comporta evasione, sottrazione d'imposta o pregiudizio per i controlli, la sanzione non dovrebbe essere calcolata in percentuale sull'imposta.
- Se manca un'imposta evasa cui rapportare la sanzione, deve essere applicata una sanzione fissa, ove prevista, oppure valutata l'eventuale irrilevanza della violazione secondo la disciplina applicabile.
- La tardività di un adempimento non determina automaticamente evasione: occorre verificare gli effetti sostanziali dell'operazione e l'eventuale danno arrecato all'Erario.
- Il principio di proporzionalità impone di considerare la gravità concreta della condotta, l'assenza di danno fiscale e la possibilità effettiva di determinare la sanzione.
- La violazione formale può comunque restare sanzionabile, anche se non ha prodotto evasione, ma la sanzione deve rispettare i limiti e la misura stabiliti dalla legge.
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