Sentenza n. 3546/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza del Tribunale Civile di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, n. 863 del 2025, notificata in data 8.10.2025, con cui il Tribunale ha accolto le domande della ricorrente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 1.565,37, oltre la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, interessi legali o rivalutazione monetaria e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale civile, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.565,37 per differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, nonché alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, rilevando anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all'integrale esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta e rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato la sorte capitale e le spese legali liquidate nella sentenza originaria; per tale parte il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. È rimasto ineseguito il capo relativo alla corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente: il Ministero è stato condannato a completare l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza del giudice ordinario rientrante nella giurisdizione amministrativa di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina prevista dalla norma e dai relativi decreti attuativi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non abbia dato integrale esecuzione al comando giudiziale.
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue solo alcuni capi della sentenza, il giudizio cessa limitatamente alle obbligazioni adempiute e prosegue, con accoglimento, per quelle ancora ineseguite.
- Il mancato pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, espressamente riconosciuta nel titolo giudiziale, integra un'inottemperanza parziale e impone all'amministrazione di completare l'esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento entro il termine assegnato all'amministrazione; il commissario può utilizzare, in caso di incapienza, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →