Cassazione Penale, Sentenza n. 384/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Allocca Valentina era stata condannata per avere, quale proprietaria dell'immobile, realizzato (in concorso con i committenti) la chiusura in alluminio e vetro di una tettoia senza permesso di costruire e senza deposito degli atti progettuali (fatto del 05/09/2017). La ricorrente ha contestato la responsabilità penale: sosteneva di essere solo formalmente proprietaria dal 2015, di non risiedere più nell'immobile dal 2011 e di non essere la committente né aver dato consenso o aver avuto interesse alla esecuzione delle opere; ha dedotto che le opere furono realizzate su iniziativa del padre e che era all'oscuro dei lavori. Ha censurato inoltre la mancata valutazione di prove decisive e vizi di motivazione (la Corte d'appello avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni di padre e fratello solo per vincolo parentale) e ha invocato l'applicazione dell'art.131‑bis c.p. per l'opera riparatoria (abbattimento e ripristino).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione. La Corte ha rilevato che la motivazione della corte territoriale è insufficiente e non ha esaminato adeguatamente elementi decisivi (disponibilità giuridica e di fatto del bene, interesse specifico/cui prodest, presenza in loco, attività di vigilanza, ecc.), né ha affrontato con il corretto standard probatorio le ipotesi alternative plausibili prospettate dalla difesa. Ha inoltre chiarito che la mera qualità formale di proprietario e il vincolo di parentela non sono di per sé idonei a fondare la responsabilità penale; l'onere probatorio richiede indizi gravi, precisi e concordanti. Sul punto è intervenuta con pronunciamento rescindente, il che ha reso ultronea l'ulteriore disamina di altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001
Norma richiamata per configurare l'illecito edilizio contestato (chiusura non autorizzata).
D.P.R. 380/2001
Riferimenti alle disposizioni amministrative e sanzionatorie in materia urbanistica/edilizia usate per il capo di imputazione relativo alle autorizzazioni e procedure.
L. Reg. n.9/1983
Normativa regionale richiamata in relazione alla disciplina edilizia locale (citata dal giudice di merito nel capo di accusa).
D.L. 137/2020
Richiamato in procedimento per motivare la definizione del ricorso (riferimento procedurale presente nell'atto).
Codice penale
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità o per ripristino/adempimento; la ricorrente ha invocato l'effetto della condotta riparatoria (demolizione/ripristino).
Codice penale
Richiamato nel ragionamento sulla eventuale 'omissione di impedimento': la Corte ha chiarito che non può essere imposto un generico obbligo di impedire fatti al proprietario senza la concreta disponibilità materiale del bene.
Codice penale
Norma che disciplina l'omissione di lavori che minacciano rovina e la posizione di garanzia in casi di pericolo per l'incolumità pubblica; la Corte la distingue dall'ipotetico obbligo di impedire l'abuso edilizio in assenza di pericolo.
Massime di principio
- La mera titolarità formale della proprietà non è sufficiente per fondare la responsabilità penale per opere abusive: occorrono indizi ulteriori, gravi, precisi e concordanti della compartecipazione.
- Per ritenere responsabile un proprietario non committente bisogna valutare elementi quali la disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile, l'interesse specifico (cui prodest), la presenza in loco, attività di vigilanza, la gestione delle pratiche amministrative e la destinazione dell'opera.
- Il giudice deve esaminare e motivare esplicitamente l'esclusione di ipotesi alternative plausibili; la condanna richiede che la ricostruzione accusatoria escluda, oltre ogni ragionevole dubbio, spiegazioni alternative verosimili.
- L'onere difensivo di allegare circostanze che dimostrino l'assenza di conoscenza non esime il giudice dal valutare seriamente tali allegazioni e dal fornire motivazioni adeguate se le ritiene inidonee.
- L'eventuale obbligo di 'impedire' l'illecito (omissione colposa) presuppone la possibilità materiale di agire: la disponibilità di fatto del bene è condizione necessaria per porre a carico del proprietario una posizione di garanzia.
- La causa di estinzione o di non punibilità per ripristino (art.131‑bis c.p.) può incidere sulla punibilità, ma la sua efficacia dipende dall'effettiva e documentata esecuzione della riparazione nei termini e modi previsti dalla legge.
- In sede di rinvio il giudice di merito deve applicare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (indici sintomatici e standard probatorio) e motivare puntualmente l'apprezzamento delle prove e delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi.
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