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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/515

Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il principio del reciproco riconoscimento per le merci non completamente armonizzate a livello UE, imponendo agli Stati membri procedure più chiare e trasparenti prima di limitare o negare l’accesso al mercato. Introduce una dichiarazione volontaria di reciproco riconoscimento, obblighi di motivazione rafforzati per le decisioni amministrative e un sistema di cooperazione tra autorità, punti di contatto per i prodotti e Commissione. Prevede inoltre un meccanismo di soluzione dei problemi tramite SOLVIT e un possibile parere della Commissione entro 45 giorni lavorativi.

Regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, con procedure comuni per la valutazione caso per caso e la cooperazione amministrativa tra autorità nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, TFUE, quando siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro e una decisione amministrativa dello Stato membro di destinazione sia basata su una regola tecnica nazionale non armonizzata e produca l'effetto di limitare o negare l'accesso al mercato. Si applica anche ai casi in cui solo alcuni aspetti del prodotto siano armonizzati dal diritto UE, restando impregiudicati gli atti settoriali citati all'articolo 2, paragrafo 6. Sono esclusi, tra l'altro, le decisioni giurisdizionali dei giudici nazionali, alcune decisioni giurisdizionali delle autorità di polizia/accertamento penale, nonché le misure già disciplinate da specifici regimi di notifica o intervento rapido (RAPEX, RASFF, controlli ufficiali, ecc.) nei limiti previsti dal regolamento.

Regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

Il regolamento rafforza il funzionamento del mercato interno nel settore delle merci non pienamente armonizzate, dando attuazione operativa al principio del reciproco riconoscimento elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. L'obiettivo è ridurre gli ostacoli ingiustificati alla circolazione delle merci e imporre alle autorità nazionali un quadro procedurale comune, più trasparente e più rigoroso nelle motivazioni delle decisioni che limitano l'accesso al mercato.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore UE muove dalla constatazione che, in assenza di armonizzazione completa, gli Stati membri possono applicare regole tecniche nazionali a merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro, con potenziali effetti restrittivi contrari agli articoli 34 e 36 TFUE. Il regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 764/2008, ritenuto insufficiente sul piano pratico, e cerca di colmare le criticità emerse nella sua applicazione, soprattutto in termini di informazione agli operatori, cooperazione tra autorità e qualità delle decisioni amministrative.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 si applica a qualsiasi tipo di merci, inclusi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, TFUE, quando l'autorità competente dello Stato membro di destinazione adotti o debba adottare una decisione amministrativa basata su una regola tecnica nazionale non armonizzata e idonea a limitare o negare l'accesso al mercato. La nozione di "decisione amministrativa" comprende anche atti con effetti giuridici sostanzialmente equivalenti.

Restano fuori dal campo di applicazione:

  • le decisioni giurisdizionali dei giudici nazionali;
  • alcune decisioni giurisdizionali delle autorità preposte all'applicazione della legge in ambito penale, nei casi specificati dall'articolo 2, paragrafo 5;
  • le misure già coperte, nei limiti indicati dal regolamento, dai regimi di sicurezza generale dei prodotti, alimenti e mangimi, controlli ufficiali e notifica dei progetti di regole tecniche.

Il regolamento non incide sull'obbligo di notifica preventiva dei progetti di regole tecniche previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 è centrale per l'interpretazione applicativa. In particolare:

  • le merci sono "legalmente commercializzate in un altro Stato membro" se conformi alle regole tecniche pertinenti di quello Stato o non soggette ad esse, e messe a disposizione degli utilizzatori finali;
  • la "messa a disposizione sul mercato" è definita in senso ampio;
  • la "limitazione dell'accesso al mercato" include condizioni che impongano modifiche del prodotto o prove supplementari;
  • la "negazione dell'accesso al mercato" comprende il divieto di vendita o l'obbligo di ritiro/richiamo;
  • la "procedura di autorizzazione preventiva" è distinta dalla regola tecnica nazionale, ma il rifiuto dell'autorizzazione, se fondato su una tale regola, rientra nel regolamento;
  • il "produttore" include anche chi produce merci non risultanti da un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli.

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento

L'articolo 4 introduce una dichiarazione volontaria di reciproco riconoscimento, pensata per facilitare la prova della commercializzazione legale in un altro Stato membro. La dichiarazione può essere redatta dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato; in alternativa, può essere completata dall'importatore o distributore, anche per sole parti della stessa.

La dichiarazione:

  • segue la struttura dell'allegato;
  • deve essere redatta in una lingua ufficiale dell'Unione;
  • se necessario, deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro di destinazione;
  • può essere trasmessa su carta, elettronicamente o resa disponibile online;
  • può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità quando il prodotto è soggetto anche ad armonizzazione UE.

Gli operatori che la sottoscrivono sono responsabili del contenuto, dell'esattezza delle informazioni e delle eventuali traduzioni, secondo il diritto nazionale applicabile. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di modifiche rilevanti.

Valutazione delle merci da parte dello Stato membro di destinazione

L'articolo 5 disciplina il cuore operativo del regolamento. Quando l'autorità competente intende valutare le merci, deve contattare senza indugio l'operatore economico interessato e indicare il prodotto oggetto di valutazione, la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva.

Se viene presentata la dichiarazione sul reciproco riconoscimento:

  • essa e gli eventuali elementi di prova a supporto sono considerati sufficienti a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro;
  • l'autorità non può chiedere ulteriori documenti o informazioni per dimostrare tale circostanza.

Se la dichiarazione non viene presentata, l'autorità può chiedere solo i documenti e le informazioni necessari a verificare:

  • le caratteristiche delle merci o del tipo di merci;
  • la loro commercializzazione legale in un altro Stato membro.

L'operatore dispone di almeno 15 giorni lavorativi per rispondere con documenti, informazioni, osservazioni o argomentazioni.

Se l'autorità adotta una decisione amministrativa, questa deve:

  • essere notificata senza indugio all'operatore;
  • essere comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri entro 20 giorni lavorativi tramite il sistema di cui all'articolo 11;
  • contenere una motivazione dettagliata, comprensiva di base normativa, motivi di interesse generale, prove tecniche o scientifiche, sintesi delle difese dell'operatore e dimostrazione di idoneità e necessità;
  • indicare i mezzi di ricorso e i relativi termini;
  • richiamare SOLVIT e la procedura di cui all'articolo 8.

La decisione non produce effetti prima della notifica all'operatore.

Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

L'articolo 6 consente la sospensione temporanea della messa a disposizione sul mercato solo in casi eccezionali:

  • rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente, che richiede intervento rapido;
  • divieto generale di commercializzazione per moralità pubblica o pubblica sicurezza.

La sospensione deve essere notificata immediatamente all'operatore, alla Commissione e agli altri Stati membri. Nei casi di rischio grave, la notifica deve includere una motivazione tecnica o scientifica dettagliata.

Coordinamento con RAPEX e RASFF

L'articolo 7 evita duplicazioni procedurali. Se la misura è già notificabile tramite RAPEX o RASFF, non occorre una notifica separata ai sensi del regolamento, purché:

  • la notifica indichi che vale anche come notifica ex regolamento (UE) 2019/515;
  • sia corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione o la sospensione.

Procedura SOLVIT e ruolo della Commissione

L'articolo 8 istituisce una procedura di risoluzione dei problemi in sede SOLVIT. Se il caso viene sottoposto a SOLVIT e un centro SOLVIT chiede il parere della Commissione, i centri coinvolti devono trasmettere tutti i documenti pertinenti.

La Commissione:

  • valuta la compatibilità della decisione con il principio del reciproco riconoscimento e con il regolamento;
  • può chiedere informazioni supplementari tramite il centro SOLVIT;
  • deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta, escluso il tempo necessario per ottenere documenti aggiuntivi;
  • comunica il parere alle parti e agli Stati membri, e questo va preso in considerazione nella procedura SOLVIT.

Se il caso si risolve prima, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi.

Punti di contatto per i prodotti e cooperazione amministrativa

L'articolo 9 impone a ogni Stato membro di designare punti di contatto per i prodotti, dotati di poteri e risorse adeguati, che operino anche nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1724.

Essi devono fornire online:

  • informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sulla procedura dell'articolo 5;
  • dati di contatto delle autorità competenti, incluse quelle che sovrintendono alle regole tecniche nazionali;
  • mezzi di ricorso e procedure disponibili in caso di controversia.

Su richiesta di operatori o autorità di altri Stati membri, devono inoltre fornire informazioni aggiuntive, incluse copie elettroniche o accesso online alle regole tecniche nazionali e alle procedure amministrative, nonché informazioni sull'eventuale autorizzazione preventiva. Le risposte devono essere fornite entro 15 giorni lavorativi e gratuitamente.

L'articolo 10 rafforza la cooperazione amministrativa: la Commissione deve facilitare scambio di informazioni, buone pratiche, scambi di funzionari e formazione; le autorità dello Stato membro di origine devono rispondere entro 15 giorni lavorativi alle richieste di verifica provenienti dallo Stato membro di destinazione.

Sistema informativo e comunicazione

L'articolo 11 utilizza il sistema di informazione e comunicazione già previsto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 per le notifiche e le interazioni previste dagli articoli 5, 6 e 10, con atti di esecuzione della Commissione per i dettagli funzionali.

Finanziamento, tutela degli interessi finanziari e dati

Gli articoli 12 e 13 prevedono il sostegno finanziario dell'Unione per campagne di sensibilizzazione, formazione, scambi di funzionari, cooperazione amministrativa e raccolta di dati sul funzionamento del reciproco riconoscimento. Sono altresì previste misure di tutela contro frodi e irregolarità, con controlli della Commissione, della Corte dei conti e indagini OLAF.

Valutazione periodica, comitato e disposizioni finali

L'articolo 14 impone alla Commissione una valutazione entro il 20 aprile 2025 e successivamente ogni quattro anni, basata sui dati del sistema informativo e sulle attività di raccolta dati. L'articolo 15 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 con effetto dal 19 aprile 2020. L'articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 19 aprile 2020 in tutti gli Stati membri, con efficacia diretta.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento mira a rafforzare il mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio. Definisce regole e procedure per l'applicazione, nei singoli casi, del principio in relazione a merci soggette all'articolo 34 TFUE, legalmente commercializzate in un altro Stato membro, tenendo conto dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ambito oggettivo, esclusioni e rapporti con altri atti

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione alle decisioni amministrative dello Stato membro di destinazione fondate su una regola tecnica nazionale non armonizzata e idonee a limitare o negare l'accesso al mercato. Precisa che la procedura di autorizzazione preventiva non è di per sé una regola tecnica nazionale, ma il rifiuto dell'autorizzazione basato su una regola tecnica nazionale rientra nel regolamento. Restano ferme specifiche discipline UE, incluse quelle su sicurezza generale dei prodotti, alimenti e mangimi, controlli ufficiali e il sistema di notifica dei progetti di regole tecniche della direttiva (UE) 2015/1535.

Definizioni chiave

L'articolo 3 chiarisce nozioni essenziali, tra cui: merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro; messa a disposizione sul mercato; limitazione o negazione dell'accesso al mercato; ritiro e richiamo; procedura di autorizzazione preventiva; produttore, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatore economico, utilizzatore finale, legittimi motivi di interesse generale e organismo di valutazione della conformità.

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento

L'articolo 4 introduce una dichiarazione volontaria con struttura armonizzata, utilizzabile dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'importatore o distributore in tutto o in parte. La dichiarazione può essere presentata su carta, elettronicamente o online, e può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità quando pertinente. Gli operatori che la sottoscrivono sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento; la Commissione deve mettere a disposizione un modello e linee guida sullo sportello digitale unico.

Valutazione delle merci e decisione amministrativa

L'articolo 5 disciplina il procedimento in cui l'autorità competente dello Stato membro di destinazione valuta le merci. L'autorità contatta senza indugio l'operatore economico, lo informa della regola tecnica nazionale o della procedura di autorizzazione preventiva e può chiedere, se la dichiarazione non è stata trasmessa, documenti e informazioni pertinenti. Se la dichiarazione è trasmessa, essa e gli allegati necessari sono sufficienti a dimostrare la commercializzazione legale in un altro Stato membro; in tal caso non possono essere richiesti altri documenti per tale prova. L'operatore ha almeno 15 giorni lavorativi per rispondere. La decisione amministrativa finale deve essere notificata senza indugio all'operatore e entro 20 giorni lavorativi alla Commissione e agli altri Stati membri, deve essere dettagliatamente motivata e indicare base normativa nazionale, motivi di interesse generale, prove tecniche o scientifiche, sintesi delle argomentazioni dell'operatore, prova di idoneità e necessità, mezzi di ricorso, termini e riferimenti a SOLVIT e alla procedura del regolamento. La decisione non produce effetti prima della notifica all'operatore.

Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

L'articolo 6 consente la sospensione temporanea solo in due ipotesi: rischio grave per sicurezza, salute o ambiente che richiede intervento rapido, oppure divieto generale di commercializzazione per moralità pubblica o pubblica sicurezza. La sospensione va notificata immediatamente all'operatore, alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema informativo; nei casi di rischio grave la notifica deve includere una motivazione tecnica o scientifica dettagliata.

Coordinamento con RAPEX e RASFF

L'articolo 7 esonera dalla notifica separata ai sensi del regolamento quando la decisione amministrativa o la sospensione temporanea rientrino già in RAPEX o RASFF, purché la notifica indichi espressamente che vale anche ai fini del regolamento e sia corredata degli elementi di prova richiesti.

Procedura SOLVIT e intervento della Commissione

L'articolo 8 prevede una procedura di risoluzione dei problemi quando il caso è sottoposto a SOLVIT e un centro SOLVIT chiede il parere della Commissione. La Commissione valuta la compatibilità della decisione con il principio del reciproco riconoscimento e con il regolamento, esamina i documenti ricevuti e, se necessario, chiede ulteriori informazioni tramite il centro SOLVIT. Deve esprimere un parere entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, salvo il tempo necessario per ottenere dati supplementari; il parere è trasmesso alle parti interessate e agli Stati membri e va preso in considerazione nella procedura SOLVIT.

Punti di contatto per i prodotti

L'articolo 9 impone agli Stati membri di designare e dotare di risorse adeguate i punti di contatto per i prodotti. Questi devono fornire online informazioni sul reciproco riconoscimento e sulla procedura dell'articolo 5, i contatti delle autorità competenti e i mezzi di ricorso disponibili. Su richiesta devono trasmettere ulteriori informazioni, incluse copie elettroniche delle regole tecniche nazionali o accesso online alle stesse e informazioni sull'eventuale autorizzazione preventiva, rispondendo entro 15 giorni lavorativi e senza richiedere corrispettivi.

Cooperazione amministrativa e sistema di comunicazione

L'articolo 10 attribuisce alla Commissione il compito di facilitare e coordinare lo scambio di informazioni, buone pratiche, funzionari, formazione e sensibilizzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine devono fornire entro 15 giorni lavorativi le informazioni richieste dallo Stato membro di destinazione per verificare la commercializzazione legale. L'articolo 11 prevede l'uso del sistema di informazione e comunicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 e demanda alla Commissione atti di esecuzione sulle sue funzionalità.

Finanziamento e tutela degli interessi finanziari UE

Gli articoli 12 e 13 autorizzano il finanziamento UE di campagne di sensibilizzazione, formazione, scambio di funzionari, cooperazione tra punti di contatto e raccolta dati. Sono previste misure di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con controlli, recuperi, sanzioni, poteri di verifica della Commissione e della Corte dei conti e poteri investigativi dell'OLAF.

Valutazione, comitato, abrogazione e applicazione

L'articolo 14 impone alla Commissione una valutazione entro il 20 aprile 2025 e poi ogni quattro anni. L'articolo 15 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 con effetto dal 19 aprile 2020. L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 19 aprile 2020, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internolibera circolazione delle mercidiritto alimentareagricolturacooperazione amministrativa

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