Regolamento (UE) 2024/2425
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425 della Commissione, del 9 settembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana sulla base dei più recenti sviluppi epidemiologici. Le modifiche riguardano numerose aree di diversi Stati membri e riflettono l’esigenza di adeguare in modo tempestivo le misure di controllo e di gestione del rischio. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I e si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri interessati dal contenimento della peste suina africana e, in particolare, alle zone territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i movimenti dei relativi animali e prodotti nelle aree soggette a restrizioni in Germania, Grecia, Italia, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Croazia, Svezia, Cechia, Romania e Bulgaria. Le delimitazioni territoriali sono aggiornate in base all’evoluzione epidemiologica; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. L’intervento si colloca nel quadro della normativa unionale in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429, e risponde all’evoluzione molto dinamica della situazione epidemiologica nell’Unione.
Contesto e criteri di aggiornamento
Dai considerando emerge che la peste suina africana continua a rappresentare un rischio rilevante per i suini detenuti e selvatici, con impatti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione intra-UE e verso i paesi terzi. La Commissione precisa che la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III deve fondarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici UE in materia e sulle norme WOAH. Sono inoltre richiamate le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali interessate.
Evoluzione epidemiologica e Stati membri interessati
Il regolamento prende atto di nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Italia e Polonia, nonché di un focolaio in suini selvatici in Grecia; rileva inoltre un miglioramento della situazione in alcune zone della Germania, soprattutto per quanto riguarda i suini selvatici. Su questa base, l’allegato I viene riesaminato e aggiornato per riflettere l’andamento della malattia e le misure di controllo adottate dagli Stati membri.
Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con delimitazioni territoriali molto puntuali (regioni, province, comuni, frazioni, tratti di strade, linee ferroviarie e confini amministrativi). In Germania, oltre a nuove delimitazioni nelle zone interessate, alcune aree della Sassonia vengono declassate da zona II a zona I e altre vengono soppresse dagli elenchi, in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo. In Grecia, Italia e Polonia vengono ridefinite numerose aree per tenere conto dei nuovi focolai e della necessità di garantire continuità territoriale tra le zone classificate.
Altri Stati membri e ripartizione delle zone
Il nuovo allegato contiene inoltre l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Croazia, Svezia, Cechia e Romania. In molti casi, la delimitazione avviene per aree amministrative ampie o per porzioni di territorio estremamente dettagliate, così da calibrare le restrizioni in funzione del rischio sanitario. Per la Romania, ad esempio, la parte III ricomprende un numero molto elevato di județ, mentre per Ungheria, Lettonia e Lituania la delimitazione segue soprattutto unità di gestione faunistica o suddivisioni territoriali locali.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulle zone soggette a restrizioni elencate nel nuovo allegato I.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tenendo conto della situazione epidemiologica nell’Unione e delle indicazioni scientifiche e internazionali richiamate nei considerando.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne consegue la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con modifiche motivate da nuovi focolai, miglioramenti della situazione sanitaria in talune aree e necessità di garantire la continuità territoriale delle zone delimitate.
Criteri epidemiologici e scientifici
I considerando precisano che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione e sugli orientamenti sulla peste suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri, oltre che sulle norme WOAH e sulle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti. Si richiamano inoltre i regolamenti (UE) 2023/594 e (UE) 2024/2187, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/687.
Principali modifiche territoriali
L’allegato aggiornato ridefinisce le zone per Germania, Grecia, Italia, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Croazia, Svezia, Cechia e Romania. In particolare, vengono: ampliati o ricalibrati i perimetri in aree con nuovi focolai; declassate talune zone tedesche da restrizione II a I; soppressa talune aree in Sassonia; e aggiornate molte zone in Italia, Grecia e Polonia in funzione dei nuovi eventi sanitari e del rischio di diffusione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2382
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2384
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2385
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2388
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2389
- Regolamento · 9 set 2024Regolamento (UE) 2024/2393
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →