Cassazione Penale, Sentenza n. 9472/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcune delle sentenze indicate e, nella rideterminazione della pena complessiva, avrebbe omesso di applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato con riferimento alla sentenza emessa il 5 giugno 2015 dalla Corte d'appello di Roma. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e facendo riferimento agli artt. 81, comma 2 c.p., 442 e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, rilevando che dall'ordinanza impugnata non risultava chiaro se il giudice dell'esecuzione avesse applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il reato giudicato con il rito abbreviato. L'ordinanza è stata annullata solo relativamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata al Tribunale di Velletri per un nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione di applicare il principio secondo cui la riduzione per il rito abbreviato deve essere tenuta in considerazione nel calcolo della continuazione. La Corte ha altresì disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, riguardo all'eventuale incompatibilità del giudice che abbia già deciso sulla domanda in sede esecutiva di partecipare al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina della domanda in sede esecutiva per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati; campo di applicazione della valutazione della continuazione in sede esecutiva.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha interpretato che tale riduzione deve essere applicata anche quando il reato abbreviato sia posto a confronto in una fattispecie di continuazione con reati giudicati con rito ordinario.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione; la questione rilevante è stata l'erronea o non documentata applicazione dei criteri di determinazione dell'aumento tenendo conto delle riduzioni del rito abbreviato.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; è il motivo processuale invocato per censurare la determinazione della pena.
art. 34, comma 1, c.p.p.
Norma sulla ricusazione e incompatibilità del giudice; la Corte ha disposto che vada applicata nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013 per evitare che il giudice che ha già deciso sulla richiesta esecutiva partecipi al giudizio di rinvio.
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p. (richiamata nella pronuncia costituzionale)
La Corte costituzionale, con la sentenza n.183/2013, ha inciso sulla disciplina della partecipazione del giudice al giudizio di rinvio; la Cassazione ha richiamato tale modifica per il rispetto dell'incompatibilità del giudice sul rinvio.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano, Rv. 273547)
Principio di diritto consolidato secondo cui, nell'ambito della continuazione tra reati giudicati con riti diversi (ordinario e abbreviato), la riduzione di un terzo per il rito abbreviato va applicata anche nei confronti dei reati 'satellite' o di quelli che integrino la violazione più grave.
Massime di principio
- Quando nella continuazione vi sono reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere tenuta in conto anche nella determinazione della pena complessiva per continuazione.
- Se dall'atto del giudice non risulta con chiarezza l'applicazione (o l'esclusione) della riduzione per il rito abbreviato, la Corte di cassazione può annullare l'atto limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio.
- In sede di ricalcolo della pena per continuazione, il giudice deve esplicitare la metodologia adottata (riduzione delle singole pene per rito abbreviato e poi determinazione dell'aumento per continuazione), così da consentire verifica in sede di impugnazione.
- Dopo l'annullamento e il rinvio, il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata potrebbe essere considerato incompatibile a partecipare al nuovo giudizio, in conformità all'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale.
- In ricorsi per violazione di legge relativi al calcolo delle pene è essenziale richiamare le norme precise (es. artt. 442, 671 c.p.p., art. 81 c.p.) e la giurisprudenza consolidata per ottenere l'annullamento o il ricalcolo del trattamento sanzionatorio.
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