Sentenza n. 3409/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 5587/2024 del 13 dicembre 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5587/2024, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con una mera contestazione formale, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. È stata inoltre domandata la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento integrale del Ministero. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente per compiere gli atti necessari al pagamento. Il commissario, in quanto dipendente pubblico incaricato di funzioni connesse ai propri compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state ritenute ostative le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni consente, in presenza degli ulteriori presupposti, di azionare l'ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti pubblici.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione del mancato pagamento, consente di ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum ai fini del giudizio di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, la misura risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in relazione all'esiguità del debito e ai vincoli normativi e di bilancio.
- Quando l'incarico di commissario ad acta sia conferito a un dipendente pubblico e rientri nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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