Cassazione Civile, Ordinanza n. 22404/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
In esito a indagini bancarie sui conti correnti intestati a una commercialista, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati pari alle movimentazioni di versamento e prelevamento ritenute prive di giustificazione per complessivi euro 74.500,22. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato respinto in primo grado, mentre la CTR Marche aveva accolto l'appello e annullato l'atto. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 D.P.R. n. 633/1972. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi, relativi a nullità della sentenza per motivazione e ultrapetizione e a omesso esame di fatto decisivo. Prima della decisione, la contribuente rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e di avere versato integralmente quanto dovuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018, rilevando che la contribuente aveva tempestivamente aderito alla definizione agevolata e aveva integralmente pagato le somme dovute; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere. Ne consegue che non è stato esaminato il merito dei motivi del ricorso principale né di quelli incidentali. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 600/1973
norma invocata dall'Ufficio a fondamento della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, dedotta come violata o falsamente applicata
art. 51 D.P.R. n. 633/1972
norma invocata dall'Ufficio a fondamento dei poteri di accertamento IVA mediante indagini bancarie, dedotta come violata o falsamente applicata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso principale
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro della dedotta nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione o omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio
art. 6 D.L. n. 119/2018
la domanda di definizione agevolata, unita al pagamento integrale e alla mancata notifica del diniego entro i termini, determina l'estinzione del processo
L. n. 136/2018
legge di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non è applicabile l'attestazione dell'ulteriore contributo unificato perché la definizione del giudizio non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione alla prenotazione a debito del contributo unificato per l'amministrazione
art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012
richiamato congiuntamente all'art. 158 D.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dall'integrale pagamento delle somme dovute e dalla mancata notificazione del diniego entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale.
- Quando interviene la definizione agevolata con integrale pagamento, va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non è riconducibile, ai fini del contributo unificato, alle formule di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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