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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22404/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

In esito a indagini bancarie sui conti correnti intestati a una commercialista, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati pari alle movimentazioni di versamento e prelevamento ritenute prive di giustificazione per complessivi euro 74.500,22. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato respinto in primo grado, mentre la CTR Marche aveva accolto l'appello e annullato l'atto. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 D.P.R. n. 633/1972. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi, relativi a nullità della sentenza per motivazione e ultrapetizione e a omesso esame di fatto decisivo. Prima della decisione, la contribuente rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e di avere versato integralmente quanto dovuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018, rilevando che la contribuente aveva tempestivamente aderito alla definizione agevolata e aveva integralmente pagato le somme dovute; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere. Ne consegue che non è stato esaminato il merito dei motivi del ricorso principale né di quelli incidentali. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. n. 600/1973

    norma invocata dall'Ufficio a fondamento della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, dedotta come violata o falsamente applicata

  • art. 51 D.P.R. n. 633/1972

    norma invocata dall'Ufficio a fondamento dei poteri di accertamento IVA mediante indagini bancarie, dedotta come violata o falsamente applicata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso principale

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale come parametro della dedotta nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    la domanda di definizione agevolata, unita al pagamento integrale e alla mancata notifica del diniego entro i termini, determina l'estinzione del processo

  • L. n. 136/2018

    legge di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    non è applicabile l'attestazione dell'ulteriore contributo unificato perché la definizione del giudizio non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione alla prenotazione a debito del contributo unificato per l'amministrazione

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012

    richiamato congiuntamente all'art. 158 D.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dall'integrale pagamento delle somme dovute e dalla mancata notificazione del diniego entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale.
  • Quando interviene la definizione agevolata con integrale pagamento, va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale.
  • La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non è riconducibile, ai fini del contributo unificato, alle formule di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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