Cassazione Penale, Ordinanza n. 34169/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 22 dicembre 2025, che li aveva condannati per la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. per aver inosservato l’ordinanza sindacale n. 292 del 26 novembre 2016, adottata per ragioni di sicurezza pubblica e recante il divieto di accedere alle zone rosse del Comune di Arquata del Tronto, colpite dal terremoto. Con il primo motivo hanno contestato la rilevanza dell’ordinanza, sostenendo che risaliva a otto anni prima. Hanno inoltre invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il decorso di otto anni non escludesse, di per sé, la persistenza della condizione emergenziale connessa alle zone colpite dal terremoto e la conseguente validità del provvedimento amministrativo. Ha giudicato inammissibile la deduzione per la prima volta in cassazione della particolare tenuità del fatto, poiché la questione non era stata sottoposta al giudice di merito e l’art. 131-bis c.p. era già in vigore al momento della deliberazione impugnata; in assenza di una richiesta specifica, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi d’ufficio. Ha respinto come priva di pregio la censura sul diniego delle attenuanti generiche: il Tribunale aveva motivato facendo riferimento alla negativa personalità degli imputati e i ricorrenti avevano opposto argomentazioni generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno? Il testo dispone il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza precisare ulteriormente la ripartizione.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
i ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. consistita nel non avere osservato l'ordinanza sindacale n. 292 del 26 novembre 2016 emessa per ragioni di sicurezza pubblica consistente nel divieto di accedere alle zone rosse nel Comune di Arquata del Tronto
La decisione conferma la condanna per inosservanza dell’ordinanza sindacale che vietava l’accesso alle zone rosse per ragioni di sicurezza pubblica; la sua risalenza nel tempo non esclude automaticamente che permanga la situazione emergenziale che ne giustifica la validità.
art. 131-bis c.p.
in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità
La particolare tenuità del fatto non può essere invocata per la prima volta in cassazione quando la norma era già in vigore alla data della decisione impugnata; in mancanza di una specifica richiesta, il giudice di merito non deve pronunciarsi d’ufficio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata
La preclusione prevista dall’art. 606, comma 3, c.p.p. impedisce di dedurre per la prima volta in cassazione la particolare tenuità del fatto, se la relativa disposizione era già in vigore alla data della sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente
Per concedere o negare le attenuanti generiche il giudice può fondare la decisione su un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., se lo ritiene prevalente e idoneo; tale elemento può riguardare la personalità del colpevole, la gravità del reato o le modalità della sua esecuzione.
art. 133 c.p.
al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente
Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, può essere sufficiente valutare un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., quando il giudice lo ritenga prevalente e decisivo.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la loro colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La risalenza nel tempo di un’ordinanza adottata per ragioni di sicurezza non esclude, da sola, che essa conservi validità quando la specifica situazione emergenziale che l’ha determinata, come quella conseguente a un terremoto, può protrarsi a lungo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se l’art. 131-bis c.p. era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata; in assenza di specifica richiesta, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio.
- Per concedere o negare le attenuanti generiche il giudice può valorizzare un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e idoneo a determinare la decisione; il dato può riferirsi anche alla personalità dell’imputato.
Come è indicizzato
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