Sentenza del 15/11/2017 n. 27021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al 2000, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato costi ritenuti indeducibili o non di competenza e, soprattutto, una plusvalenza immobiliare non dichiarata. L’Ufficio aveva ritenuto elusiva la cessione interna di un fabbricato dalla S. sas alla S. srl, società con identica compagine sociale, seguita dalla vendita dell’immobile a un soggetto terzo. Secondo l’Amministrazione, il maggior valore attribuito al fabbricato nella cessione interna aveva artificiosamente ridotto la plusvalenza successivamente realizzata dalla S. srl. La società ha contestato, tra l’altro, la propria legittimazione passiva, la specificità dell’appello dell’Ufficio e la valutazione della natura elusiva dell’operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la S. srl, essendo il soggetto individuato nell’avviso di accertamento come debitore dell’imposta, era legittimata e tenuta a impugnare l’atto; sostenere che la plusvalenza fosse imputabile alla S. sas costituiva una questione di merito, che avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. È stata inoltre respinta la censura relativa alla genericità dell’appello dell’Agenzia, ritenuto sufficientemente specifico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato mediante una confusa sovrapposizione di violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali. Il terzo motivo è stato ritenuto una duplicazione del primo motivo bis. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La norma è stata richiamata per contestare operazioni prive di valide ragioni economiche, realizzate allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha considerato elusiva la rivalutazione interna del fabbricato funzionale alla riduzione della plusvalenza imponibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L’atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. La Corte ha ritenuto che l’appello dell’Agenzia rispettasse tale requisito e che la società non avesse tempestivamente contestato la specificità dell’impugnazione nel giudizio di appello.
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione della legge, errori processuali e vizi di motivazione, dichiarando inammissibile un motivo che li prospettava cumulativamente e senza chiarezza.
Codice di procedura civile, artt. 81, 100 e 101
Le norme sono state richiamate in relazione alla legittimazione processuale e al contraddittorio. La Corte ha escluso che vi fosse un difetto di legittimazione della S. srl, poiché essa era il soggetto destinatario dell’atto impositivo.
Codice civile, artt. 2498 e seguenti
Le disposizioni sulla continuità dei rapporti giuridici in caso di trasformazione societaria sono state richiamate dalla ricorrente, ma non hanno inciso sull’esito, poiché la questione effettivamente esaminata riguardava l’imputazione della plusvalenza e non la legittimazione processuale.
Codice civile, artt. 2555, 2556 e seguenti
Le norme sulla cessione d’azienda sono state richiamate dalla società, ma la Corte non le ha ritenute decisive ai fini della censura proposta.
Codice civile, art. 2697
La norma sull’onere della prova è stata invocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua formulazione promiscua e non specifica.
Costituzione, artt. 24 e 111
Le norme sul diritto di difesa e sul giusto processo sono state richiamate, ma la Corte ha escluso violazioni processuali rilevanti.
Massime di principio
- Il soggetto indicato nell’avviso di accertamento come debitore dell’imposta è legittimato e, di regola, deve impugnare l’atto; contestare che il reddito appartenga a un altro soggetto è una difesa di merito, non un’eccezione di legittimazione.
- Le difese e le eccezioni devono essere dedotte nei gradi di merito: una questione nuova proposta per la prima volta in Cassazione, soprattutto se richiede un riesame dei fatti, non è normalmente esaminabile.
- Operazioni tra società collegate o con identica compagine sociale, seguite da una vendita a terzi, possono essere valutate unitariamente per verificare se il valore dei beni sia stato artificiosamente modificato allo scopo di ridurre la plusvalenza imponibile.
- Un motivo di ricorso per Cassazione deve indicare con precisione la specifica violazione denunciata. Non è ammissibile cumulare indistintamente violazione di legge, errori processuali e vizi di motivazione senza distinguere fatti, norme e censure.
- La riproposizione dello stesso argomento con formulazioni diverse può essere considerata una duplicazione e non consente di superare una precedente valutazione di infondatezza o inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 758 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 864 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 867 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 15 nov 2017Sentenza del 15/11/2017 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →