Cassazione Penale, Sentenza n. 44294/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/08/2024 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo). L'unico motivo dedotto era vizio di motivazione: si contestava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga e di reiterazione, avendo il G.I.P. in realtà escluso il tentato omicidio (ravvisando lesioni), che non si era considerato il lungo periodo trascorso dall'ultimo precedente penale (non omogeneo), che il domicilio era idoneo (esistenza di residenza presso genitori e la presenza della fidanzata che lo aveva rintracciato) e che non era stata valutata la possibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso non si è confrontato con le specifiche ragioni dell'ordinanza impugnata (che aveva valutato come "novità" solo la richiesta di giudizio abbreviato e il tempo trascorso) ma ha tentato di ridiscutere ex novo l'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione. Per questo motivo è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sull'appello cautelare: l'ordinanza impugnata è stata considerata decisione dell'appello cautelare e ha valutato specificamente le "novità" proposte in sede di riesame.
Riferimento all'ordinanza del G.I.P. originaria: la Corte sottolinea che il ricorso non ha confutato la valutazione compiuta in sede di applicazione della misura rispetto alle novità proposte.
Principio di specificità dei motivi di impugnazione in Cassazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e i fatti che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità.
Disposizioni procedurali che contribuiscono al requisito di specificità e correlazione tra censure e motivazione del provvedimento impugnato; applicata per dichiarare l'inammissibilità dei motivi generici.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la statuizione pecuniaria di euro 3.000.
Richiamo agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- In sede di impugnazione contro ordinanze cautelari, il ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; contestazioni generiche o ridiscussioni globali del fatto concreto sono inammissibili.
- Il mero decorso del tempo dalla applicazione della misura non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a modificare le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti che indichino l'affievolimento del pericolo inizialmente valutato.
- Quando la custodia è motivata per pericolo di fuga e di reiterazione, la Corte riterrà rilevanti elementi come condotte violente, precedenti penali e comportamenti di irreperibilità; tali elementi sono idonei a giustificare la permanenza della misura custodiale.
- Per ottenere misure alternative efficaci (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) è necessario indicare un domicilio certo e argomentare perché tali misure sarebbero adeguate ed efficaci a neutralizzare i rischi cautelari: semplici affermazioni non sono sufficienti.
- In fase di cassazione è essenziale formulare motivi specifici e dimostrare il nesso tra le critiche mosse e la motivazione del provvedimento impugnato; l'assenza di tale nesso comporta quasi sempre l'inammissibilità.
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