Cassazione Penale, Ordinanza n. 07894/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque non consentito in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché non previamente proposto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione della causa di proscioglimento immediato. La Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico, perché non indica con precisione gli elementi posti a fondamento della censura e non consente di comprendere quali specifici rilievi si intendano muovere alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo è ritenuto non proponibile in sede di legittimità, poiché non risulta essere stato dedotto in appello: nell'atto di appello, infatti, le contestazioni riguardavano solo il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La doglianza relativa all'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità deve essere dedotta in modo specifico e non può essere proposta in cassazione se non è stata devoluta nei gradi di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda; la genericità comporta inammissibilità.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In sede di legittimità non possono essere dedotti motivi non previamente enunciati come motivi di appello, pena l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: una censura meramente assertiva, che non individui i passaggi della motivazione contestati e gli elementi a sostegno della critica, è inammissibile.
- La deduzione in cassazione di una questione non proposta in appello è preclusa, salvo che la questione rientri nei casi eccezionali consentiti dalla legge processuale.
- La violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere invocata in modo generico e astratto, ma richiede che il ricorrente indichi in concreto gli elementi già risultanti dagli atti che imporrebbero una declaratoria immediata di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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