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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24413/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento cautelare in cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame/appello cautelare, aveva riformato l'ordinanza del GIP applicando misure più gravi a diversi indagati. In particolare: a Vincenzo Sarnelli, Giacinto Sodano e Andrea Ruffo era stata applicata la custodia in carcere per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione camorristica; a Vincenzo Carella la custodia in carcere per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravato dalla medesima finalità; a Francesco Pio Carella la custodia in carcere per procurato accesso indebito a dispositivi di comunicazione per detenuti e per cessione di stupefacenti, sempre con aggravante mafiosa; a Francesco Marzano la custodia in carcere per cessione di stupefacenti aggravata; ad Anna Silvestro gli arresti domiciliari per procurato accesso indebito a dispositivi di comunicazione per detenuti, aggravato. I ricorrenti contestavano, in sintesi, la sussistenza della gravità indiziaria, soprattutto sulla base di intercettazioni interpretate in modo assertivamente illogico o troppo generico; contestavano inoltre la configurabilità dell'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., ritenendo insussistente il dolo specifico richiesto; infine censuravano la motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza/proporzionalità della custodia in carcere, invocando il decorso del tempo, il tempo silente e, per alcuni, l'esistenza di alternative meno afflittive come i domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha richiamato il principio per cui l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. Ha inoltre ribadito che l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva, inerisce ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice. Su questa base ha escluso che le doglianze potessero risolversi in una rivalutazione del compendio indiziario e ha ritenuto congrua la motivazione del riesame sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, valorizzando i precedenti penali, la personalità negativa degli indagati e l'attualità del pericolo di recidiva. Conseguentemente, ha confermato le misure cautelari applicate e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    indica i vizi dedotti con il ricorso per cassazione; la Corte li reputa comunque infondati o inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle intercettazioni.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato nei ricorsi per contestare la valutazione degli indizi; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per censurare la gravità indiziaria; la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha motivato in modo adeguato sulla sussistenza degli indizi.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per contestare le esigenze cautelari; la Corte ritiene congrua la motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per contestare adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere; la Corte ritiene legittima la scelta del presidio custodiale più intenso, salvo il caso degli arresti domiciliari per una sola indagata.

  • art. 275-bis c.p.p.

    richiamato per sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive con controllo elettronico; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerisce ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • L'interpretazione di conversazioni intercettate, anche quando il linguaggio sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
  • In sede cautelare, quando il quadro indiziario si fonda prevalentemente su intercettazioni, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del materiale captativo o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva: richiede la consapevolezza della finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa e si comunica al concorrente che ne sia consapevole, anche se non animato personalmente dallo stesso scopo.
  • La verifica sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è insindacabile in cassazione quando il giudice del riesame abbia fornito motivazione congrua, lineare e non manifestamente illogica, specie in presenza di precedenti penali e di una personalità negativa che attualizzano il pericolo di reiterazione.
  • La deduzione del decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari se il giudice di merito evidenzia elementi concreti, come precedenti recenti e profili di allarme sociale, che rendono persistente il rischio di recidiva.
  • La scelta della misura cautelare più afflittiva è legittima quando il giudice spieghi perché misure meno incisive, anche con controllo elettronico, non risultino adeguate a contenere il pericolo individuato.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImputazioniEsigenze cautelariCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCaptatore informaticoInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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