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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-265/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2024. — Procedimento penale a carico di DM e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad - Sliven. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Durata eccessiva della fase preliminare del procedimento penale – Violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali che viziano l’atto di accusa – Diritto dell’imputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti. — Causa C-265/23

Giurisprudenza europea62023CJ0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia bulgara relativa a un procedimento penale per partecipazione a un gruppo criminale organizzato e corruzione, nel quale l'imputata sosteneva di aver maturato un diritto alla chiusura del procedimento per vizi dell'atto di accusa e per la durata eccessiva dell'istruttoria. La Corte ha escluso che la disciplina nazionale controversa rientrasse nell'ambito della decisione quadro 2008/841/GAI, osservando che l'articolo 4 riguarda la riduzione o esenzione dalla pena, non l'archiviazione del procedimento. Ha quindi dichiarato non applicabili la Carta e l'articolo 19 TUE nel caso di specie e ha risposto in senso negativo alla prima questione, rendendo inutile esaminare la seconda.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della soppressione, nel corso di un procedimento penale per criminalità organizzata, del diritto dell'imputato a ottenere la chiusura del procedimento per vizi dell'atto di accusa non sanati

La questione giuridica

Se l'articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI, letto alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, osti a una normativa nazionale che sopprime, durante il processo, il diritto dell'imputato a ottenere l'archiviazione/estinzione del procedimento quando, per effetto di una modifica legislativa, non sia più previsto tale esito pur essendo maturato sotto la vigenza della disciplina precedente; e, in subordine, quali rimedi effettivi debbano essere garantiti.

Principio di diritto

La decisione quadro 2008/841/GAI, e in particolare il suo articolo 4, non impone agli Stati membri di mantenere un meccanismo processuale che consenta all'imputato di ottenere la cessazione del procedimento per violazioni sostanziali ma rimediabili dell'atto di accusa; di conseguenza, una normativa nazionale che sopprima, nel corso del processo, tale diritto non costituisce attuazione della decisione quadro e non rientra quindi nell'ambito di applicazione degli articoli 47 e 52 della Carta. Inoltre, in mancanza di un nesso sufficiente con una disposizione del diritto dell'Unione, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è applicabile alla controversia.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/841/GAI
  • Articolo 4 decisione quadro 2008/841/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Soppressione del diritto all'archiviazione del procedimento penale in una causa per criminalità organizzata

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Okrazhen sad – Sliven (Bulgaria) in un procedimento penale per partecipazione a un gruppo criminale organizzato e corruzione. La questione nasce da una modifica del codice di procedura penale bulgaro che ha eliminato, per i procedimenti pendenti, la possibilità di porre fine al processo in caso di violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali che viziavano l'atto di accusa.

Fatti e iter del procedimento principale

Il 5 luglio 2013 cinque persone, tra cui DM, sono state accusate dei reati di partecipazione a un gruppo criminale organizzato e corruzione. Nel 2015 DM ha chiesto la trattazione accelerata del caso, in ragione della durata eccessiva dell'istruttoria, secondo la disciplina bulgara allora vigente. Successivamente il giudice ha rinviato la causa alla procura, che ha depositato un atto di accusa; il procedimento è poi stato nuovamente interrotto per violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali relative alla redazione dell'atto di accusa.

Nel 2020 la Corte d'appello penale specializzata ha annullato il verdetto di condanna per la non conformità dell'atto di accusa ai requisiti di chiarezza e precisione richiesti dall'articolo 246 del NPK e ha rinviato la causa al primo giudice. Nel 2021 il giudice ha ulteriormente rinviato il caso al pubblico ministero per porre rimedio alle violazioni. A seguito di modifiche normative e vicende processuali, la causa è infine giunta dinanzi all'Okrazhen sad – Sliven.

Normativa nazionale rilevante

Il giudice del rinvio ha richiamato due diverse versioni del NPK. Nella versione precedente al 5 novembre 2017, gli articoli 368 e 369 consentivano all'imputato di chiedere che il giudice ponesse fine al procedimento se l'istruttoria durava oltre determinati termini e se, dopo un rinvio alla procura, le violazioni procedurali non venivano sanate. Il giudice poteva allora chiudere definitivamente il procedimento. Nella versione successiva al 5 novembre 2017, tale meccanismo di estinzione è stato sostituito da una disciplina di accelerazione dell'istruttoria, senza più la possibilità di chiudere il processo per il mancato rimedio a violazioni sostanziali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice bulgaro ha chiesto in sostanza:

  • se la decisione quadro 2008/841/GAI, l'articolo 4, gli articoli 47 e 52 della Carta e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ostino a una normativa nazionale che sopprime il diritto dell'imputato a ottenere la fine del procedimento quando tale diritto era maturato sotto la disciplina previgente;
  • quali rimedi effettivi debbano essere garantiti in una simile situazione e, in particolare, se il giudice nazionale debba chiudere integralmente il procedimento.

Ragionamento della Corte sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione

La Corte ha anzitutto verificato se la disciplina nazionale fosse attuativa della decisione quadro 2008/841/GAI, condizione necessaria per l'applicazione della Carta ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. Ha osservato che la decisione quadro mira a reprimere la criminalità organizzata e che l'articolo 4 consente agli Stati membri di prevedere la riduzione o l'esenzione dalla pena per l'autore che collabora con le autorità, fornisce informazioni utili o rinuncia alle attività criminali.

Secondo la Corte, la normativa bulgara controversa non riguarda la riduzione o esenzione dalla pena, bensì la chiusura del procedimento penale nei confronti dell'imputato per vizi procedurali dell'atto di accusa. Essa non rientra dunque nell'articolo 4 né in altre disposizioni della decisione quadro. Di conseguenza, non si tratta di attuazione del diritto dell'Unione e gli articoli 47 e 52 della Carta non sono applicabili.

Esclusione dell'articolo 19 TUE

La Corte ha poi escluso anche il richiamo all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Ha ricordato che, nel rinvio pregiudiziale, deve esistere un nesso tra la controversia e la disposizione UE da interpretare tale da rendere necessaria la risposta della Corte per decidere il caso. Poiché la controversia non presentava alcun collegamento sufficiente con la decisione quadro, non sussisteva neppure un nesso autonomo con l'articolo 19 TUE tale da renderlo applicabile alla lite principale.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi risposto che la decisione quadro 2008/841/GAI, in particolare l'articolo 4, letta alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale, il diritto dell'imputato a ottenere la fine del procedimento quando non sia stato posto rimedio alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali che viziano l'atto di accusa.

Effetti pratici per il procedimento principale

Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la Corte ha dichiarato assorbita la seconda questione sui rimedi effettivi da garantire all'imputato. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalecriminalità organizzatadiritto processuale penaletutela giurisdizionale effettivadiritti della difesa

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