Cassazione Penale, Sentenza n. 34379/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna per il reato di evasione. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione della responsabilità penale (contestazione della logica argomentativa del giudice); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che ricorrono tutti gli elementi costitutivi; 3) eccessività della pena e mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di un generico dissenso privo di vizio di legittimità denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non ha criticato le ragioni della Corte territoriale, la quale aveva escluso l'applicabilità di art. 131-bis in ragione dell'abitualità della condotta desunta dai precedenti penali, anche per attività violente e con armi. Il terzo motivo è stato considerato aspecifico e concerne valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, considerata la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale (in particolare la valutazione negativa della concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado e l'assenza di elementi che giustifichino la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile poiché la Corte territoriale ha riscontrato l'abitualità della condotta del ricorrente alla luce dei precedenti penali, comprensivi di reati commessi con modalità violente e con armi
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso per cassazione contenga specifiche denunce di vizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse un generico dissenso non conforme ai requisiti di questa norma
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria: principio che consente di irrogare la somma a favore della Cassa delle ammende quando non è possibile ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi, Rv. 279838 - 02)
Affermato il principio secondo cui le valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva) non sono sindacabili in Cassazione se non sussiste manifesta illogicità o arbitrarietà
Massime di principio
- Per essere ammissibile in Cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e motivatamente fondate secondo quanto previsto dall'art. 606 c.1: il mero dissenso o la riproduzione di brani dottrinari/giurisprudenziali è insufficiente.
- L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione fattuale complessiva; precedenti penali che denotano abitualità della condotta, soprattutto se comprendono reati violenti o commessi con armi, possono escluderne l'operatività.
- Le valutazioni sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se emerge una manifesta illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
- La sola confessione dell'imputato, se non sorretta da riscontri, può non essere sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- Ricorsi generici o aspecifici espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese; se il ricorso è ritenuto proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è anche possibile una sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Per impugnare con efficacia una decisione che esclude l'art. 131-bis è necessario fornire elementi contrari ai rilievi sulla abitualità e sul profilo della pericolosità desumibile dai precedenti.
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