Cassazione Civile, Ordinanza n. 20407/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, richiamando la natura eccezionale della misura e osservando che esso opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato davanti al giudice tributario un avviso di rettifica e di liquidazione dell'imposta di registro relativo agli anni 2006-2008. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, proponevano ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo che la controversia era stata definita con procedura agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 e che era stata presentata istanza di rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017
La definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata dalla parte comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; la misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata nei modi previsti dalla legge, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
- Quando la controversia è definita in via agevolata, le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'intervenuto venir meno dell'oggetto del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
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