Cassazione Penale, Ordinanza n. 34529/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla pena era generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza. L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione in punto di quantificazione della pena: il ricorrente lamentava che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione delle sue "condizioni di vita". La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece indicato in modo congruo gli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena base e del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
La pena va commisurata in aderenza ai criteri di gravità del reato e personalità del reo; il giudice di merito gode di discrezionalità se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
art. 625 c.p.
La sentenza richiama il furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza come titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria risulti frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La censura sulla pena deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il richiamo generico a circostanze personali dell'imputato non è sufficiente.
- La discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia apparente o sia manifestamente illogica.
- Quando la motivazione sulla quantificazione della pena richiama elementi ritenuti decisivi o rilevanti, l'onere motivazionale del giudice deve considerarsi assolto.
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