Cassazione Penale, Sentenza n. 34440/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente indagato)
La controversia
Il Pubblico ministero europeo ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 29 aprile 2026, che aveva annullato, limitatamente alla Global Trading S.r.l., alle quote sociali e all’intero complesso aziendale, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Napoli il 28 gennaio 2026, disponendo la restituzione. Alla società era ascritto l’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, in relazione a una complessa frode fiscale; il G.i.p. aveva disposto il sequestro in vista della confisca obbligatoria prevista dall’art. 53 del medesimo decreto. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e di norme processuali, contestando l’esclusione delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti e l’assenza di condotte indicative di perdurante attività criminale. Ha sostenuto che il Tribunale non avesse valutato un’informativa, prodotta all’udienza camerale, secondo cui la società avrebbe proseguito l’attività fraudolenta fino al 2025, né l’alienazione nel 2014 di un immobile poi preso in affitto dalla società venditrice con un’operazione ritenuta antieconomica. Ha inoltre richiamato la convalida del sequestro di 48.000 euro in contanti, rinvenuti nell’abitazione di due indagati e oggetto, secondo il ricorrente, di contestazione suppletiva, nonché lamentato la mancata attivazione dei poteri integrativi officiosi del Tribunale. La vicenda menziona precedenti sentenze di non doversi procedere per prescrizione, relative a reati tributari contestati al legale rappresentante per annualità dal 2007 al 2015, e l’avvio dell’attività fraudolenta nel 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero, senza annullare l’ordinanza del Tribunale del riesame: resta quindi ferma la restituzione alla società delle quote e del complesso aziendale oggetto del sequestro. La Corte ha rilevato che, sebbene il ricorrente avesse formalmente denunciato violazione di legge e di norme processuali, le censure investivano in realtà la motivazione e non indicavano specificamente le norme processuali asseritamente violate. Quanto all’informativa su fatti fino al 2025, il Tribunale aveva fornito una motivazione non apparente, giudicando insufficiente la documentazione proveniente da un altro procedimento in mancanza di un vaglio positivo dell’autorità giudiziaria; il ricorso contestava l’apprezzamento di utilità probatoria senza evidenziare un vizio radicale rilevante in sede cautelare reale. La circostanza dei 48.000 euro non risultava essere stata sottoposta al Tribunale del riesame: il ricorrente non aveva quindi assolto l’onere di dimostrare di aver devoluto la questione al giudice. Analogo difetto di specificità riguardava l’alienazione del 2014: oltre alla descrizione carente dell’operazione, non era stato spiegato come un fatto così risalente dimostrasse un attuale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. La Corte ha ribadito che, nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge comprende soltanto gli errori di diritto e i vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non consente un ordinario riesame della valutazione motivazionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Va ribadito che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari reali, il sindacato è circoscritto alla violazione di legge; vi rientrano anche i soli vizi motivazionali radicali, che rendano la motivazione mancante o inidonea a far comprendere il percorso logico del giudice.
art. 321, comma 1, c.p.p.
Premesso che alla società è stato ascritto il reato di cui al capo 59), relativo all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, il Tribunale del riesame ha negato che il sequestro possa essere qualificato come impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sembrerebbe aver ritenuto il G.i.p., per l’incompatibilità ontologica di questo con lo speciale sistema di sanzioni interdittive previsto dalla disciplina della responsabilità degli enti, alla luce della sentenza Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Damato, Rv. 288087 – 01.
Secondo la ricostruzione riferita dalla Corte, il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. è incompatibile con lo speciale sistema di sanzioni interdittive previsto per la responsabilità degli enti.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il Tribunale del riesame ha negato che il sequestro possa essere qualificato come funzionale alla confisca di cui l’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, che mutua i caratteri essenziali del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di una rigorosa motivazione sulla dispersione della garanzia patrimoniale, per giunta esclusa dal lasso di tempo trascorso dai reati contestati senza l’individuazione di condotte preoccupanti o rischiose.
Il sequestro funzionale alla confisca previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 mutua i caratteri essenziali del sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. e richiede una rigorosa motivazione sul pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
art. 53 d.lgs. n. 231/2001
Il Tribunale del riesame ha censurato, rimarcando l’intrinseca contraddittorietà, l’ordinanza del G.i.p. che ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 della Global Trading S.r.l., ritenuta società veicolo di una complessa frode fiscale, pur in assenza di un nesso di derivazione causale del profitto dai reati tributari contestati, assenza che ha già giustificato il rigetto delle misure cautelari personali nei confronti degli indagati e delle misure cautelari reali per equivalente sui loro patrimoni personali.
La decisione dà conto del sequestro disposto in funzione della confisca obbligatoria prevista dalla norma, ma rileva la contraddittorietà della relativa ordinanza quando manca il nesso causale tra profitto e reati tributari contestati.
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001
Premesso che alla società è stato ascritto il reato di cui al capo 59), relativo all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, il Tribunale del riesame ha negato che il sequestro possa essere qualificato come impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sembrerebbe aver ritenuto il G.i.p., per l’incompatibilità ontologica di questo con lo speciale sistema di sanzioni interdittive previsto dalla disciplina della responsabilità degli enti, alla luce della sentenza Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Damato, Rv. 288087 – 01.
La disposizione è richiamata quale illecito amministrativo contestato all’ente in relazione alla frode fiscale; la pronuncia riferisce che, per tale illecito, il sequestro impeditivo è stato ritenuto incompatibile con lo speciale sistema di sanzioni interdittive degli enti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge comprende gli errori in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, ossia quelli che rendono la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non consente di ottenere un nuovo apprezzamento ordinario delle valutazioni del giudice.
- Chi denuncia omessa o apparente motivazione su una questione deve indicare specificamente di averla sottoposta al giudice del riesame; non è sufficiente richiamare per la prima volta in cassazione circostanze o contestazioni che non risultino portate alla sua attenzione.
- Per sostenere che fatti pregressi dimostrino il pericolo attuale di dispersione della garanzia patrimoniale, il ricorrente deve spiegare concretamente il collegamento tra quei fatti e il rischio cautelare; la mera allegazione di un’operazione risalente, senza illustrare tale nesso, non rende specifica la censura.
- Il sequestro funzionale alla confisca previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 richiede una rigorosa motivazione sul pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
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