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Sentenza

Sentenza n. 1400/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - dell'elenco degli ammessi concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di numero 2970 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui n. 370 unità nell'area Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02) - del verbale dell'esclusione del ricorrente dalla prova scritta espressa il 22/10/2025, per non avere raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30; - del verbale concernente la correzione della prova scritta, recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 13,25 come tale insufficiente al raggiungimento di almeno 21/30; - del questionario del quiz somministrato al ricorrente al fine dello svolgimento della prova scritta laddove reca 8 domande illegittime, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso; nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o. comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale ove non dovesse recare il suo nominativo.

Giustizia amministrativa202515685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova scritta del concorso per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, con attribuzione di 13,25/30, e quesiti del questionario ritenuti illegittimi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e organizzatori del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso, deducendo l’illegittimità di sei quesiti: uno al quale non aveva risposto e cinque ai quali aveva risposto diversamente dalla soluzione ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ha sostenuto di avere diritto all’attribuzione del punteggio positivo di 0,75 per le risposte corrette e alla restituzione della penalità di 0,25 per le risposte ritenute errate, contestando in sostanza la correttezza o l’univocità dei quesiti e delle relative risposte. Ha inoltre prospettato che l’elisione dei quesiti illegittimi avrebbe comportato una diversa soglia di sbarramento e che l’ambiguità dei quiz avrebbe dilatato i tempi di svolgimento, rendendo insufficienti i 60 minuti previsti dal bando. Il ricorso è stato esaminato in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; il TAR ha previamente sottoposto alle parti il possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse, sotto il profilo della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che, anche nell’ipotesi di accoglimento di tutte le censure formulate, il ricorrente avrebbe conseguito soltanto 19/30, comunque inferiore alla soglia di idoneità di 21/30. La prospettazione di una diversa soglia conseguente all’elisione dei quesiti non è stata ritenuta idonea a superare la carenza di interesse: i motivi erano diretti a ottenere l’attribuzione del punteggio per le risposte ritenute corrette e la rimozione delle penalità, non l’accertamento dell’illegittimità dei quesiti ai fini della riparametrazione del punteggio su 34 quesiti anziché 40. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato quale sarebbe stata la nuova soglia di idoneità. È stata respinta anche la tesi dell’insufficienza del tempo, perché indimostrata e incompatibile con la condotta tenuta durante la prova: il ricorrente aveva omesso la risposta a un solo quesito, mentre negli altri cinque aveva scelto un’alternativa ritenendola corretta, circostanza incompatibile con l’asserita perdita di tempo dovuta all’ambiguità dei quesiti. Il ricorrente è stato condannato, in solido nei confronti delle amministrazioni resistenti, al pagamento di 1.500 euro per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata nella sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa alla prova di resistenza.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    il ricorso è inammissibile per carenza di interesse

    La mancanza di un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento delle censure determina l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro l’esclusione da una prova concorsuale, il ricorrente deve dimostrare la prova di resistenza, indicando che l’accoglimento delle censure gli consentirebbe di raggiungere la soglia di idoneità o comunque un risultato utile concreto; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • La prova di resistenza deve essere valutata sulla base delle domande effettivamente proposte: se i motivi mirano soltanto all’attribuzione di punteggi aggiuntivi o alla rimozione di penalità, non è possibile considerare d’ufficio una diversa riparametrazione del punteggio derivante dall’elisione dei quesiti, ove tale domanda non sia stata formulata in modo specifico.
  • Chi deduce che l’eliminazione di quesiti illegittimi comporterebbe una diversa soglia di sbarramento deve indicare concretamente quale sarebbe la nuova soglia di idoneità; il generico richiamo a una soglia diversa non dimostra l’utilità dell’eventuale accoglimento.
  • La deduzione dell’insufficienza del tempo di svolgimento della prova, fondata sull’ambiguità dei quesiti, deve essere specificamente dimostrata e deve risultare coerente con la condotta tenuta dal candidato durante la prova; la scelta di risposte ritenute allora corrette può contraddire la tesi secondo cui l’ambiguità avrebbe determinato una significativa perdita di tempo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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