Cassazione Penale, Ordinanza n. 10715/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.333,33 euro di multa per più reati in materia di armi e aggravante di finalità mafiosa. Il ricorso lamentava contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte ha però rilevato che si trattava di un ricorso proposto per ragioni diverse da quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è ammissibile, quanto al vizio di motivazione, solo se dal testo della decisione emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; nella specie tale evidenza non risultava, né il ricorso prospettava elementi idonei a imporre una pronuncia liberatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il vizio di motivazione dedotto non rientrasse nei limiti del sindacato consentito sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, e che dalla sentenza impugnata non emergesse in modo evidente alcuna causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento, oggetto della sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto proposto per ragioni estranee a tali limiti.
art. 129 c.p.p.
Consente il proscioglimento immediato quando risulti evidente una causa di non punibilità; la Corte afferma che il controllo sulla sentenza di patteggiamento è ammesso solo se tale evidenza emerga dal testo della decisione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e irrogare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato della Corte è estremamente limitato e non consente di riesaminare liberamente la motivazione sulla responsabilità, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile sulla sentenza di patteggiamento solo quando dal testo della decisione emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; in difetto di tale evidenza il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di mera contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla responsabilità non è sufficiente, da sola, a superare i limiti speciali del ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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