Sentenza n. 6113/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del “Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 in data 15 settembre 2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, in particolare, l'accordo tra Stato e Regioni rep. atti 181 CSR del 7 novembre 2019, che stabilisce il tetto di spesa per ciascuna Regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed il decreto 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26.10.2022, recante l' “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)””.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo avere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro gli atti relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ha trasposto il giudizio dinanzi al TAR a seguito dell'opposizione delle amministrazioni statali. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, c.p.a., la trasposizione richiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, sia il deposito dell'atto di costituzione in giudizio sia la notificazione alle altre parti dell'avviso dell'avvenuto deposito. Dagli atti non risultava che la società avesse notificato tale avviso entro il termine; la notificazione effettuata il 29 giugno 2023, anche in esecuzione dell'ordinanza presidenziale, era successiva alla scadenza. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardivo perfezionamento della trasposizione dal ricorso straordinario al giudizio giurisdizionale. Ha precisato che l'art. 48 c.p.a. impone, a pena di inammissibilità e decadenza, il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni sia per il deposito dell'atto di costituzione sia per la notificazione alle controparti dell'avviso di tale deposito. Non è sufficiente il tempestivo deposito dell'atto, né è necessario notificare nuovamente il ricorso originario: l'adempimento richiesto consiste nella notificazione dell'avviso di voler proseguire il giudizio e dell'avvenuto deposito. Poiché tale notificazione non è stata provata entro il termine, la domanda di annullamento non è stata esaminata nel merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 48, comma 1, c.p.a.
Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
La trasposizione del ricorso straordinario richiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, sia il deposito dell'atto di costituzione in giudizio sia la notificazione alle altre parti dell'avviso dell'avvenuto deposito; l'omissione o la tardività di uno dei due adempimenti determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione rilevante ai fini dell'inammissibilità è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Nella trasposizione al TAR di un ricorso straordinario conseguente all'opposizione dell'amministrazione, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 48 c.p.a. è perentorio e deve essere rispettato sia per il deposito dell'atto di costituzione sia per la notificazione alle altre parti dell'avviso dell'avvenuto deposito.
- Ai fini dell'art. 48 c.p.a. non occorre notificare nuovamente il ricorso originario, già notificato nella sede straordinaria: è sufficiente notificare l'avviso di voler proseguire il giudizio mediante trasposizione e dell'avvenuto deposito dell'atto di costituzione.
- La notificazione dell'avviso di avvenuto deposito effettuata oltre il termine perentorio di sessanta giorni comporta l'inammissibilità del ricorso trasposto, anche se il deposito dell'atto di costituzione sia stato effettuato tempestivamente.
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