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Sentenza

Sentenza n. 2189/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Trapani

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato l'interdittiva antimafia deducendo, in sintesi, la violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e delle linee guida in materia antimafia, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, strumentalizzazione, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. La Prefettura aveva fondato l'interdittiva principalmente sulla posizione del coniuge convivente della titolare dell'impresa, figlio di un pluripregiudicato ritenuto vicino a una famiglia mafiosa, nonché destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta del 2021, con pena di un anno e nove mesi e sospensione condizionale, per fatti risalenti al 2016. L'impresa ha contestato l'eccessivo rilievo attribuito al rapporto di coniugio e alla sentenza di patteggiamento, l'assenza di elementi attuali e autonomi di contiguità mafiosa, la mancata considerazione del reinserimento sociale e lavorativo del coniuge, la mancata valutazione delle conseguenze economiche dell'interdittiva, l'omessa applicazione dell'art. 94, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e l'insufficiente motivazione del diniego delle misure di prevenzione collaborativa o di controllo giudiziario assistito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza delle censure relative all'insufficiente valutazione amministrativa della sentenza di patteggiamento. Il giudice ha ritenuto che la Prefettura si fosse limitata a richiamare la sentenza di applicazione della pena e le relative affermazioni, senza svolgere un'autonoma ricostruzione dei comportamenti sottostanti e della loro effettiva attitudine a evidenziare un rischio di infiltrazione mafiosa. La sospensione condizionale della pena imponeva inoltre una particolare cautela, non potendo la condanna condizionalmente sospesa costituire, di per sé sola, causa di esclusione dal lavoro o fondamento di misure di prevenzione. Il TAR ha rilevato che il riferimento al padre del coniuge non era accompagnato da elementi concernenti sue ingerenze nell'impresa e che, al di là della sentenza di patteggiamento, non risultavano procedimenti penali pendenti né ulteriori condanne a carico del coniuge. È stata quindi ravvisata una contraddizione tra l'affermazione prefettizia di condotte stabili e perduranti di contiguità mafiosa e gli esiti del verbale del Gruppo interforze. Poiché la posizione del coniuge costituiva il presupposto dell'intera interdittiva, è venuto meno il fondamento anche della valutazione sulle cointeressenze economiche. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza del potere dell'amministrazione di adottare eventuali ulteriori provvedimenti sulla base di una nuova e autonoma istruttoria. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, con rifusione del contributo unificato all'impresa; sono state dichiarate irripetibili le spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni disciplinano i presupposti dell'informazione antimafia e dell'interdittiva; la misura richiede una valutazione amministrativa autonoma e attuale del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 159/2011

    La norma, dedotta dalla ricorrente, riguarda la valutazione degli effetti dell'interdittiva sui mezzi di sostentamento primari del nucleo familiare; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo assorbito la relativa censura.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione è stata richiamata in relazione alle misure di prevenzione collaborativa e alla gradualità dell'intervento; il TAR non ha esaminato la censura per effetto dell'accoglimento del motivo assorbente.

  • art. 166, comma 2, c.p.

    La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

    La condanna con sospensione condizionale non può, da sola, fondare l'applicazione di misure di prevenzione o impedire l'accesso al lavoro; la disposizione valorizza le finalità rieducative e di reinserimento sociale.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    L'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna può operare solo nei casi espressamente previsti dalla legge penale.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata in sede amministrativa mediante il mero richiamo della pronuncia o delle sue argomentazioni; l'amministrazione deve autonomamente valutare i fatti eventualmente rilevanti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone alla Prefettura di esplicitare l'autonoma valutazione degli elementi indiziari e la loro attualità rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.

  • artt. 60 e 74 c.p.a.

    Consentono la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ha utilizzato tale forma decisoria e ha assorbito le censure ulteriori.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente e rimborsato alla ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'adozione di un'interdittiva antimafia, la Prefettura non può fondare la prognosi di permeabilità mafiosa sul mero richiamo a una sentenza di patteggiamento, ai capi di imputazione o alle argomentazioni contenute nella pronuncia penale; deve svolgere un'autonoma ricostruzione dei comportamenti sottostanti e motivare la loro concreta attitudine sintomatica rispetto al rischio di infiltrazione.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta, soprattutto quando accompagnata dalla sospensione condizionale, non costituisce da sola elemento sufficiente per giustificare un'interdittiva antimafia. La condanna condizionalmente sospesa non può determinare automaticamente l'esclusione dal lavoro o dal mercato.
  • Il rapporto di coniugio e le cointeressenze economiche possono essere valorizzati nell'istruttoria antimafia solo se inseriti in un quadro autonomo, concreto e attuale di elementi indicativi del condizionamento mafioso; il legame familiare non può tradursi in una responsabilità oggettiva per posizione.
  • Quando l'unico soggetto ritenuto potenzialmente infiltrante è il familiare del titolare dell'impresa, la mancanza di elementi autonomi e attuali di contiguità mafiosa a suo carico travolge anche le valutazioni derivate sulle cointeressenze economiche dell'impresa.
  • L'annullamento di un'interdittiva per difetto di autonoma istruttoria e motivazione non impedisce alla Prefettura di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova valutazione concreta, attuale e autonoma degli elementi eventualmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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