Sentenza n. 5588/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio e del diritto del ricorrente di ottenere il visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio, chiedendo anche l’accertamento del diritto a ottenere il visto. Il giudice ha precisato che il ricorso riguardava esclusivamente la mancata convocazione, non il mancato rilascio del visto entro il termine di novanta giorni: in assenza di una domanda di visto formalmente presentata, non era infatti configurabile un silenzio sull’istanza di rilascio del visto né poteva essere accertato il relativo diritto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Dalla documentazione depositata dal Ministero è emerso che l’Ambasciata aveva convocato il ricorrente; tale convocazione ha fatto venir meno l’inerzia oggetto del giudizio. La stessa parte ricorrente ha confermato, con memoria, la perdita d’interesse alla definizione nel merito. Il giudice ha quindi escluso la possibilità di pronunciarsi sul diritto al rilascio del visto, non essendo stata ancora formalmente presentata la relativa domanda. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione provvede, nel corso del giudizio, sull’attività omessa oggetto di un’azione avverso il silenzio, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La mancata convocazione necessaria alla formalizzazione di una domanda di visto costituisce una vicenda distinta dal silenzio sull’istanza di rilascio del visto; in assenza di una domanda formalmente presentata, non può essere accertato il silenzio dell’amministrazione sulla domanda di visto né il diritto al suo rilascio.
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