Ordinanza n. 212/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 93 del 2.3.2026, notificata il 4.3.2026, con la quale il dirigente del settore urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Gallipoli ha ingiunto la demolizione delle opere asseritamente abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi dell’abitazione in Gallipoli (LE), via D’Angiò n. 5, nonché dichiarato che “non si è legittimamente formato il titolo edilizio”, relativo ai lavori ultimati già in data 30.11.2022, come da comunicazione inviata in data 12.12.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota del Responsabile del procedimento prot. 01656 del 12.1.2026, trascritta nella suddetta ordinanza, ed il verbale di sopralluogo prot. 79393 del 24.11.2025; nonché per l’accertamento e la dichiarazione - del perfezionamento degli effetti delle S.C.I.A. edilizie del 12.10.2021, prot. 88303, 2.3.2022 prot. 18211, 27.3.2022 prot. 26746.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con contestuale affermazione del mancato perfezionamento del titolo edilizio relativo a opere realizzate presso un'abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Due proprietari hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza con cui il dirigente del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Gallipoli ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, affermando inoltre che non si sarebbe legittimamente formato il titolo edilizio relativo a lavori ultimati nel 2022. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui una nota del responsabile del procedimento e il verbale di sopralluogo. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento del perfezionamento degli effetti di tre SCIA edilizie presentate tra il 2021 e il 2022. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte richiedono un approfondimento in sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di demolizione e degli atti impugnati, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra. Il Collegio ha altresì rilevato che le questioni poste con il ricorso necessitano di approfondimento nella fase di merito, senza formulare una valutazione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza o sul perfezionamento delle SCIA. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni per sospendere interinalmente gli effetti dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un'ordinanza edilizia quando la natura del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra rendano necessaria la sospensione, anche qualora le questioni prospettate richiedano un approfondimento non compatibile con la fase cautelare.
- La rilevazione della necessità di approfondire le questioni in sede di merito giustifica una misura cautelare interinale, ma non equivale a un definitivo riconoscimento della fondatezza delle censure né all'accertamento del perfezionamento degli effetti di una SCIA edilizia.
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