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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1140/2025, pubblicata in data 9 aprile 2025; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e condannato il Ministero al pagamento di euro 977,61, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a., in relazione alla mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 1140/2024, pubblicata il 9 aprile 2025 e non impugnata. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 977,61, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza, del certificato di mancata impugnazione e dell'attestazione di notifica; la ricorrente aveva successivamente depositato tale documentazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio era diretto all'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha precisato che l'ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato, è distinta dall'esecuzione civile e costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria dell'ordine giudiziale. Il ricorso è stato ritenuto regolare, essendo stati osservati il dimezzamento dei termini di deposito e gli adempimenti documentali richiesti dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; la documentazione depositata ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza. Il TAR ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché il Ministero non aveva contestato l'inadempimento, gli è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza, pagando la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti già effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da esercitare nei 60 giorni successivi. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è utilizzabile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione soccombente.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato, è ontologicamente distinta dall'esecuzione civile e impone all'amministrazione destinataria un inderogabile dovere di eseguire l'ordine giudiziale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza i termini per il deposito del ricorso sono dimezzati.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve essere corredato dalla documentazione idonea a comprovare il titolo giudiziale e il suo passaggio in giudicato; nel caso concreto la produzione successiva della documentazione ha consentito di ritenere regolare il ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo

    L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa soltanto dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 7 CCNL 31 agosto 1999

    La disposizione contrattuale costituisce la base del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e posto a fondamento dell'obbligo di pagamento oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto all'amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo esecutivo.
  • Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in una pronuncia giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; l'inerzia legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione e a nominare un commissario ad acta.
  • Quando il titolo giudiziale riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva è procedibile soltanto dopo l'inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione; quando l'incarico è affidato a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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