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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitor esecutato)

La controversia

La vicenda origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice, in base al quale veniva promossa espropriazione forzata presso terzi nei confronti della debitrice, con pignoramento delle somme depositate su un conto corrente a lei intestato e sul quale affluiva mensilmente la pensione. La debitrice proponeva istanza ex art. 624 c.p.c. deducendo l'impignorabilità delle somme; il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e fissava il termine per il giudizio di merito. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale rigettava la domanda ritenendola implicitamente rinunciata. In appello, la Corte territoriale, in parziale riforma, dichiarava cessata la materia del contendere per l'avvenuto pagamento del 50% della sorte, confermando il resto e ponendo le spese a carico della debitrice. La ricorrente ha dedotto con due motivi la violazione dell'art. 112 c.p.c.: da un lato, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; dall'altro, contestando la riforma parziale e la condanna alle spese, assumendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere senza ulteriori statuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché il terzo pignorato (la banca presso cui era acceso il conto corrente) era litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rimesso la causa al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e decida sul merito e sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. I motivi di ricorso sulla cessazione della materia del contendere e sulle spese non sono stati esaminati nel merito, essendo stata assorbente la nullità processuale rilevata d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della dedotta nullità per pronuncia oltre/extra petita e per asserita carenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere; non è però la ratio decisiva della cassazione

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato quale base dell'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dalla debitrice per dedotta impignorabilità delle somme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio al primo giudice per nullità del giudizio di merito e integrazione del contraddittorio

  • artt. 545 e 546 c.p.c.

    richiamati per evidenziare che il terzo pignorato è portatore di obblighi processuali e sostanziali la cui sorte dipende dall'esito dell'opposizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'interpretazione processuale più semplice e coerente con la ragionevole durata del processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato, in combinazione con l'art. 6 TUE, quale parametro del giusto processo

  • art. 6 TUE

    richiamato unitamente all'art. 6 CEDU nel ragionamento sulla preferenza per un'interpretazione processuale chiara e sintetica

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato deve essere sempre chiamato in causa come litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o all'esito della controversia.
  • L'integrità del contraddittorio va verificata ex ante, in relazione alla domanda proposta e alla situazione giuridica dedotta, e non ex post in base alla cessazione della materia del contendere o ad altri esiti sopravvenuti del processo.
  • Se il giudizio di merito è stato celebrato senza la partecipazione del litisconsorte necessario pretermesso, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • In presenza di norme processuali suscettibili di più interpretazioni, deve preferirsi quella che assicuri maggiore semplicità, chiarezza e coerenza sistematica, anche in funzione della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
  • La posizione del terzo pignorato non è neutra o indifferente rispetto all'opposizione esecutiva, poiché l'esito del giudizio incide sugli obblighi che gli gravano ai sensi degli artt. 545 e 546 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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