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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40063/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 04/02/2025 per varie censure: 1) diniego della perizia fonica richiesta per accertare l'integrità del file audio e la paternità della voce registrata dalla parte offesa, con violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p. e dell'art. 606 c.p.p.; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove foniche e nell'omessa verifica tecnica dell'origine, datazione e integrità dei file; 3) violazione del principio di presunzione di innocenza e delle garanzie processuali (art. 27 Cost., art. 6 CEDU) in relazione alla conferma della responsabilità civile nonostante l'estinzione per prescrizione del reato, senza ulteriori accertamenti istruttori; 4) nullità o vizio di motivazione per deposito in dibattimento di atti di indagine non tempestivamente conosciuti dalla difesa (accertamenti bancari), che avrebbero inciso sul diritto di difesa e sulla possibilità di rinnovazione probatoria; 5) contestazione della misura della provvisionale e della quantificazione del danno patrimoniale in assenza di prova certa della ricezione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi relativi al diniego della perizia fonica e alla mancata rinnovazione probatoria, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa e la non indispensabilità dell'acquisizione del supporto informatico alla luce di elementi confermativi (dichiarazioni di congiunti, riscontri telefonici, perizia trascrittiva). Ha respinto le censure sulla violazione dell'art. 578 c.p.p., ritenendo che la Corte di merito abbia legittimamente valutato il compendio probatorio anche dopo l'estinzione per prescrizione, nel rispetto delle garanzie; ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze tardive relative all'esercizio dell'azione civile e quelle sollevate per la prima volta in discussione. Conseguentemente sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende e gli imputati sono stati condannati in solido a rimborsare le spese di assistenza e difesa della parte civile nel grado di cassazione. La decisione di merito (assoluzione per taluni capi, estinzione per prescrizione del reato residuo e provvisionale di euro 35.000 a favore di Tetti Luca) resta operante.

Norme richiamate

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione relativa all'acquisizione e ammissione di mezzi di prova; utilizzato dai ricorrenti per sostenere violazione del diritto di difesa in relazione alla consulenza fonica e agli accertamenti non prodotti tempestivamente

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale connessa ai motivi di impugnazione dichiarati, parte delle doglianze contro la motivazione e l'esclusione di prove

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di censura in Cassazione per vizio di motivazione sulla valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto i motivi inammissibili o infondati

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti civili dopo l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri che consentono al giudice penale di valutare il compendio probatorio e, se del caso, confermare o revocare statuizioni civili nel rispetto delle garanzie

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione di merito con la garanzia costituzionale quando il giudice valuta complessivamente le prove

  • art. 6 CEDU

    Invocato per profili di equo processo; la Corte ha valutato che le garanzie convenzionali non siano state violate alla luce della motivazione e dei riscontri probatori

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamata dalla difesa ipotizzando che somme versate per un accordo illecito non siano ripetibili; la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile o tardiva nell'ambito del processo penale

  • art. 80 e art. 82 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla decadenza e ai termini per dedurre questioni relative all'azione civile nel processo penale; la Corte ha sottolineato la preclusione di questioni non tempestivamente sollevate

  • art. 415-bis, art. 416 e art. 419, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamati nella discussione sul deposito tardivo di atti d'indagine: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce l'inutilizzabilità di atti non depositati con l'avviso previsto, ma ha escluso la nullità del giudizio risultante da deposito successivo e ha richiamato la facoltà delle parti di trasmettere documentazione anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite e pronunce recenti (es. Sez. U., n. 36208/2024 Calpitano; Sez. 5, n. 2658/2021; Sez. 5, n. 28899/2025)

    Citate per definire i limiti dell'acquisizione del supporto informatico e l'orientamento sul parametro di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: il giudice di merito può ritenere superfluo un accertamento tecnico quando la credibilità del dichiarante è confermata da altre prove

Massime di principio

  • La richiesta di perizia fonica o tecnica sui supporti registrati deve indicare motivi concreti e specifici: il giudice può ritenere l'accertamento superfluo se la credibilità della persona offesa è solidamente riscontrata da altre prove
  • L'acquisizione tardiva di atti d'indagine nel dibattimento non determina automaticamente la nullità del procedimento; può però incidere sull'utilizzabilità degli atti e sulla necessità di rinnovazione probatoria, che la difesa deve chiedere e motivare tempestivamente
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice penale che decide anche sugli effetti civili deve comunque rispettare le garanzie del processo penale; tuttavia può valutare il compendio probatorio e, se ritenuto sufficiente, confermare statuizioni civili, sempre con motivazione adeguata
  • Le censure generiche o prive di specificazione circa i temi di prova richiesti sono spesso inammissibili: chi chiede rinnovazioni o perizie deve precisare i punti probatori che si intendono chiarire e perché sono decisivi
  • Le decisioni sulle provvisionali o sulle somme attribuite a titolo di provvisionale, se generiche e suscettibili di integrale liquidazione successiva, sono difficilmente sindacabili in Cassazione
  • È fondamentale per la difesa segnalare tempestivamente la necessità di acquisire supporti informatici o consulenze tecniche e contestarne l'integrità o provenienza con elementi che rendano l'accertamento indispensabile per il giudizio

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