Sentenza n. 1292/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, notificato il 13 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Prefetto di Bergamo che gli vietava la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Con nota del 9 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La rinuncia non era stata notificata alle altre parti e non rispettava quindi le formalità dell’art. 84, comma 3, c.p.a.; il giudizio non poteva essere dichiarato estinto per rinuncia. Da essa il TAR ha tuttavia desunto, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. La Prefettura aveva aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese, salvo quelle già liquidate in sede cautelare. Le spese della fase di merito sono state compensate, ferma la condanna alle spese già pronunciata nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia, non notificata alle altre parti, non rispetta le formalità prescritte dall’art. 84 comma 3, c.p.a., con la conseguenza che non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.;
La rinuncia non notificata alle altre parti non consente di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
tuttavia dalla rinuncia si desume, ex art. 84, comma 4, c.p.a., che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa;
Anche se la rinuncia è inefficace ai fini dell’estinzione per mancato rispetto delle formalità, il giudice può desumerne la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.;
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.;
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti e non conforme alle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. non consente di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia; il giudice può tuttavia desumerne, ai sensi del comma 4, la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile.
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