Sentenza n. 2298/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del contributo pubblico e recupero di € 13.269,50, adottato a seguito di interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo forfettario una tantum previsto da un avviso pubblico a favore dei produttori di latte colpiti dalla crisi derivante dal conflitto russo-ucraino. Dopo una prima comunicazione antimafia liberatoria, l’amministrazione aveva richiesto nuovamente la comunicazione antimafia prima del pagamento e, non avendo ricevuto risposta, aveva liquidato il contributo sotto condizione risolutiva. Successivamente la Prefettura aveva comunicato l’adozione di un’interdittiva antimafia e l’amministrazione regionale aveva revocato il contributo, ordinando la restituzione delle somme. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’avviso pubblico e carenza dei presupposti, sostenendo che l’interdittiva fosse illegittima e che, conseguentemente, fosse illegittima anche la revoca; 2) violazione delle clausole del bando e della condizione risolutiva, assumendo che la comunicazione antimafia successiva al pagamento non potesse incidere su un rapporto ormai concluso; 3) violazione delle regole sul procedimento amministrativo, sostenendo che il procedimento di concessione del contributo si fosse concluso mediante silenzio-assenso. L’interdittiva antimafia era stata impugnata con separato ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di revoca e recupero fosse vincolato e consequenziale all’interdittiva antimafia, la quale, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, era valida ed efficace ed era stata successivamente confermata dalla Prefettura a seguito del riesame disposto in sede cautelare nel separato giudizio. La censura relativa all’illegittimità dell’interdittiva è stata quindi respinta, non potendo il giudice disapplicare o prescindere dall’efficacia dell’atto prefettizio nel giudizio contro il provvedimento di recupero. Sono state respinte anche le censure sulla conclusione del rapporto e sul silenzio-assenso. Richiamando Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 23 del 2020 e n. 3 del 2018, il TAR ha affermato che l’interdittiva determina una temporanea incapacità giuridica di diritto pubblico, estesa ai rapporti economici con la pubblica amministrazione, anche quando il rapporto avrebbe dovuto essere già esaurito ma non lo sia stato per ragioni imputabili all’amministrazione. L’erogazione effettuata in assenza della comunicazione antimafia definitiva è provvisoria e sottoposta ex lege a condizione risolutiva ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. 159/2011. La successiva revoca non costituisce esercizio discrezionale di autotutela, ma atto ricognitivo dell’avveramento della condizione risolutiva e dell’incapacità del beneficiario a essere destinatario del finanziamento. Ne consegue che non sorge alcun legittimo affidamento e non opera il silenzio-assenso, non essendo necessario un autonomo procedimento per produrre gli effetti dell’accertamento antimafia. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011
La concessione o erogazione effettuata in attesa dell’informazione antimafia opera sotto condizione risolutiva; l’interdittiva successiva consente di far venir meno ex tunc gli effetti del beneficio.
art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011
La condizione risolutiva antimafia opera ex lege anche rispetto ai contributi pubblici erogati provvisoriamente.
art. 67 d.lgs. 159/2011
La precedente comunicazione prefettizia aveva attestato l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla disposizione; il successivo provvedimento interdittivo ha determinato il diverso esito antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali nella pubblicazione della pronuncia.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia produce effetti inibitori sull’intero spettro dei rapporti economici di rilevanza pubblicistica e può determinare la revoca ex tunc di contributi o finanziamenti pubblici già concessi, anche quando il rapporto avrebbe dovuto essere esaurito ma non lo sia stato per ragioni imputabili all’amministrazione.
- L’erogazione di un contributo pubblico effettuata prima dell’acquisizione definitiva della documentazione antimafia è provvisoria e sottoposta ex lege a condizione risolutiva; la successiva interdittiva fa venir meno gli effetti del beneficio senza necessità di una specifica previsione ulteriore nel provvedimento di erogazione.
- La revoca di un contributo conseguente a un’interdittiva antimafia non costituisce un nuovo esercizio discrezionale di autotutela, ma un atto vincolato e ricognitivo dell’avveramento della condizione risolutiva e dell’incapacità giuridica di diritto pubblico del destinatario a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.
- La precarietà dell’erogazione del contributo, anticipata in attesa dell’accertamento della capacità antimafia del beneficiario, impedisce la formazione di un legittimo affidamento sulla stabilità del beneficio.
- Quando l’amministrazione erogante si limita a recepire gli effetti di un accertamento antimafia adottato dalla Prefettura al di fuori del rapporto di finanziamento, non è necessario instaurare un autonomo procedimento per dichiarare tali effetti e non può operare il silenzio-assenso.
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