Cassazione Penale, Sentenza n. 40875/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali. Primo motivo: censura di violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.), con critica della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle convergenze tra le varie dichiarazioni (Lombardo, Flamia, Restivo, Terranova), contestazione di incoerenze temporali e della mancanza di riscontri esterni e documentali su episodi quali i lavori al residence Il Carrubbo, il prestito dell'escavatore, l'intermediazione per lavori a Villabate e la realizzazione del centro commerciale LIDL. Secondo motivo: vizio di motivazione e illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'adozione della custodia in carcere, con particolare richiamo al cosiddetto tempo silente (distanza temporale tra fatti e misura) e all'assenza di attualità del pericolo di recidiva o reiterazione, nonché richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del GIP e del Tribunale del riesame, che hanno esaminato le dichiarazioni dei collaboratori in modo unitario e le hanno correlate a riscontri esterni (intercettazioni, documentazione, incontri ripresi da captazioni e sequestro di denaro) per delineare un quadro di gravi indizi a carico di Cannella in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte ha ribadito i principi di diritto relativi alla valutazione della chiamata in reità e dei riscontri, ha affermato la legittimità di una valutazione globale dell'attendibilità dei collaboratori (senza rigide fasi sequenziali) e ha confermato che le divergenze circostanziali non negoziano la convergenza sul nucleo essenziale dei fatti. Quanto alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., la Corte ha ricordato che essa opera anche nel caso di concorso esterno ma resta relativa e superabile solo mediante idonea motivazione che escluda il pericolo di reiterazione; nel caso concreto il gap temporale non è stato ritenuto tale da escludere l'attualità delle esigenze cautelari. Ne consegue la conferma della custodia in carcere come misura adeguata e necessaria nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento alle forme di concorso nel reato come norma incriminatrice collegata alla contestazione di concorso di persone in più fatti
art. 416-bis cod. pen.
Norma tipizzante l'associazione di tipo mafioso; la valutazione riguarda il rapporto del ricorrente con l'organizzazione e i vantaggi forniti
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina delle dichiarazioni dei collaboratori e dei chiamanti in correità: devono essere valutate unitariamente con gli altri elementi di prova; non impone una sequenza rigida di verifica
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione e portata della soglia del 'grave indizio di colpevolezza' richiesta per l'adozione di misure cautelari
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari; qui richiamata la lettera c (idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari)
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di tipo mafioso; applicata anche al concorso esterno ma superabile con motivazione che escluda il pericolo di reiterazione
legge 16 aprile 2015 n. 47
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 275 c.p.p. e alla necessità di interpretazioni conformi alle pronunce costituzionali
sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 2015
Richiamata per il principio secondo cui l'equiparazione automatica del concorso esterno alla partecipazione associativa non e' costituzionalmente sostenibile, influenzando l'interpretazione della presunzione cautelare
Massime di principio
- Il giudice cautelare deve valutare in concreto e in modo prevalente la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte di legittimità verifica la congruità e la logica della motivazione senza riesaminare il merito probatorio.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate in modo unitario insieme ai riscontri esterni; non è necessaria la perfetta sovrapponibilità dei singoli racconti purché emerga convergenza sul nucleo essenziale dei fatti.
- I riscontri esterni possono essere rappresentativi o logici e non devono necessariamente confermare ogni dettaglio narrato dal collaboratore; è sufficiente che confermino la plausibilità complessiva e la riferibilità dell'atto all'imputato.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è relativa e applicabile anche al concorso esterno, ma può essere superata con specifica motivazione che dimostri l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione; il fattore temporale va valutato in rapporto alla gravità e alla persistenza dell'atteggiamento criminoso.
- Le misure meno afflittive possono essere adottate solo se la difesa indica elementi concreti che giustifichino la loro efficacia e se il giudice delle misure ritiene che tali strumenti siano idonei a contenere il rischio processuale e di reiterazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito un semplice diverso apprezzamento delle prove ma il sindacato è limitato a verificare la correttezza giuridica e la ragionevolezza della motivazione adottata dal giudice di merito.
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