Sentenza n. 159/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n° M_D GPREV CSE2021 0000588 (Posizione 692600/A) in data 23.03.2021, notificato in data 29.03.2021, e di tutti gli atti e pareri presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n° 538642020 in data 04.03.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la dichiarazione era stata resa dal difensore munito di espressa procura a rinunciare alle liti, notificata alla controparte nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a. e depositata prima dell’udienza. In ragione dell’accordo tra le parti, le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa del 23 marzo 2021 e il presupposto parere del Comitato di Verifica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. M_D GPREV CSE2021 0000588, notificato il 29 marzo 2021, unitamente agli atti e pareri presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica del 4 marzo 2021. Prima dell’udienza, con atto notificato al Ministero il 23 settembre 2025 e depositato in giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero ha accettato la rinuncia e aderito alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, validamente formulata e ritualmente comunicata e depositata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio deve essere effettuata secondo le forme e i termini previsti dalla disposizione; nel caso concreto, la rinuncia è stata notificata alla controparte e depositata prima dell’udienza.
art. 85 c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando proviene da un difensore munito di espressa procura a rinunciare alle liti ed è notificata alla controparte e depositata in giudizio nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a.
- In presenza di una concorde richiesta delle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →