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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n° M_D GPREV CSE2021 0000588 (Posizione 692600/A) in data 23.03.2021, notificato in data 29.03.2021, e di tutti gli atti e pareri presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n° 538642020 in data 04.03.2021.

Giustizia amministrativa202100452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la dichiarazione era stata resa dal difensore munito di espressa procura a rinunciare alle liti, notificata alla controparte nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a. e depositata prima dell’udienza. In ragione dell’accordo tra le parti, le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa del 23 marzo 2021 e il presupposto parere del Comitato di Verifica

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. M_D GPREV CSE2021 0000588, notificato il 29 marzo 2021, unitamente agli atti e pareri presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica del 4 marzo 2021. Prima dell’udienza, con atto notificato al Ministero il 23 settembre 2025 e depositato in giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero ha accettato la rinuncia e aderito alla richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, validamente formulata e ritualmente comunicata e depositata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio deve essere effettuata secondo le forme e i termini previsti dalla disposizione; nel caso concreto, la rinuncia è stata notificata alla controparte e depositata prima dell’udienza.

  • art. 85 c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando proviene da un difensore munito di espressa procura a rinunciare alle liti ed è notificata alla controparte e depositata in giudizio nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a.
  • In presenza di una concorde richiesta delle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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