Ordinanza n. 335/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione di inammissibilità della Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’art. 209 bis della L.R. 65/2014, prot. nr. 23159, del 9 dicembre 2025, e/o preavviso di rigetto ex art. 10 L. 241/90 (p.i.) del Comune di Greve in Chianti Settore 5 – Servizi di Gestione del Territorio su di un immobile di proprietà del ricorrente e della di lui sorella, Sig.ra Kuhrmeier Eleonora Maria, denominato “Porciglia Alta”, posto nel Comune di Greve in Chianti (FI), Loc. Barbiano, Case Sparse nr. 21, per pretesa mancata dimostrazione della legittimità della preesistenza; - della determinazione prot. n. 1734, datata 30.01.2026, con cui il Comune di Greve in Chianti ha confermato “per quanto occorrer possa, quanto indicato nel provvedimento di conclusione del procedimento, ovvero che la definizione del vano quale “loggia” e la sua rappresentazione grafica e fotografica che lo vede privo di infissi esterni, risulta costantemente attestata negli elaborati grafici presenti in archivio costituendo così stato legittimo ai sensi dell'art. 9bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”; - nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i pareri e determinazioni che hanno portato al rigetto della Pratica 2025/473/SCIAS, ivi compresa l’istruttoria tecnica ivi richiamata del 27 novembre 2025, non conosciuta dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VONAESCH FRANCESCO il 30.04.2026: – dell'ordinanza n. 25 del 31 marzo 2026 adottata dalla Responsabile del Settore 5 Ing. Laura Lenci, notificata a mani proprie il 10 aprile 2026, con la quale è stato ingiunto ai comproprietari la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile «Porciglia Alta», fg. 130, part. 50, sub. 500–503, ai sensi dell'art. 200 L.R. Toscana n. 65/2014; - della comunicazione di avvio del procedimento repressivo prot. n. 1746 del 30 gennaio 2026, ex art. 7 L. 241/1990; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego o dichiarazione di inammissibilità di una SCIA edilizia in sanatoria, successivi atti comunali sullo stato legittimo dell’immobile e ordinanza di demolizione e ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione comunale di inammissibilità della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 209-bis della l.r. Toscana n. 65/2014, motivata dalla pretesa mancata dimostrazione della legittimità della preesistenza dell’immobile. Ha inoltre impugnato la successiva determinazione comunale che aveva confermato la qualificazione di un vano come “loggia”, privo di infissi esterni, quale elemento costantemente attestato negli elaborati grafici d’archivio e costituente stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti istruttori e i pareri presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 200 della l.r. Toscana n. 65/2014, e la comunicazione di avvio del procedimento repressivo.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto che la delibazione delle censure richiedesse gli approfondimenti propri della fase di merito. Ha tuttavia ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’interesse del ricorrente alla conservazione della situazione di fatto sino alla definizione del giudizio, mantenendo integra la res adhuc integra. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, rinviando l’esame nel merito all’udienza pubblica del 3 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 209-bis l.r. Toscana n. 65/2014
La norma è richiamata quale base della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria oggetto della determinazione comunale contestata; l’ordinanza non ne definisce in questa fase il contenuto applicativo.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata dal Comune per sostenere che la qualificazione del vano come loggia e la sua rappresentazione negli elaborati d’archivio attestino lo stato legittimo dell’immobile; il TAR non decide ancora nel merito tale questione.
art. 10 l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento all’atto comunale contestato, qualificato anche come preavviso di rigetto; l’ordinanza non esamina specificamente la relativa legittimità.
art. 7 l. n. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento repressivo impugnata con motivi aggiunti; non è formulata una decisione specifica sulla sua validità.
art. 200 l.r. Toscana n. 65/2014
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
È indicato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino sospesa in via cautelare.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha applicato il criterio del bilanciamento degli interessi e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la delibazione delle censure richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l’esame della fondatezza al merito e decidere la sospensione sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La tutela cautelare può essere concessa quando risulti prevalente l’interesse del ricorrente alla conservazione della situazione di fatto e alla salvaguardia della res adhuc integra fino alla definizione del giudizio, anche senza una compiuta anticipazione della decisione di merito.
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