Regolamento (UE) 2008/593
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma le norme di conflitto di leggi applicabili alle obbligazioni contrattuali, privilegiando la libertà delle parti di scegliere la legge regolatrice e, in mancanza di scelta, stabilendo criteri specifici per diverse categorie di contratti. Prevede regole protettive per consumatori, lavoratori, passeggeri e contraenti assicurati, nonché disposizioni su forma, validità, cessione dei crediti, surrogazione, compensazione, onere della prova e norme di applicazione necessaria. La legge designata si applica anche se appartiene a uno Stato terzo, senza rinvio alle norme di diritto internazionale privato di tale Stato.
Disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere (Roma I).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, in presenza di un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, con applicazione universale anche quando la legge designata appartenga a uno Stato non membro. Sono escluse, tra l’altro, le materie fiscali, doganali e amministrative, lo stato e la capacità delle persone, i rapporti familiari e successori, i regimi patrimoniali, gli strumenti negoziabili, l’arbitrato e le clausole sul foro, numerosi aspetti del diritto societario, i trust, le trattative precontrattuali, la prova e la procedura e taluni contratti assicurativi. Il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009; l’articolo 26 si applica dal 17 giugno 2009. Il Regno Unito e la Danimarca non sono vincolati dal regolamento, mentre l’Irlanda ha partecipato alla sua adozione e applicazione.
Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
Il regolamento (CE) n. 593/2008 uniforma le norme di conflitto di leggi applicabili alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere. La finalità è garantire prevedibilità, certezza del diritto, uniformità della legge applicabile e facilitazione del riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle obbligazioni contrattuali in situazioni che comportano un conflitto di leggi, comprese quelle in cui la legge designata è quella di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Non si applica alle materie fiscali, doganali o amministrative.
Sono escluse, in particolare:
- stato e capacità delle persone fisiche, salvo l’articolo 13;
- obbligazioni derivanti da rapporti familiari, obbligazioni alimentari, regimi patrimoniali e successioni;
- obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili, quando derivano dal carattere negoziabile dello strumento;
- compromessi, clausole compromissorie e convenzioni sul foro competente;
- costituzione, capacità, organizzazione interna, scioglimento e responsabilità degli organi e dei soci di società, associazioni e persone giuridiche;
- rappresentanza nei rapporti con i terzi;
- costituzione e rapporti interni dei trust;
- obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali, disciplinate dal regolamento Roma II;
- prova e procedura, salvo l’articolo 18;
- determinati contratti assicurativi collettivi a favore di lavoratori, disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera j).
Il regolamento non si applica ai conflitti puramente interni tra unità territoriali di uno stesso Stato membro dotate di sistemi propri di diritto contrattuale, secondo l’articolo 22, paragrafo 2.
Libertà di scelta della legge
L’articolo 3 riconosce la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto. La scelta può essere espressa oppure risultare chiaramente dalle disposizioni contrattuali o dalle circostanze del caso e può riguardare l’intero contratto o soltanto una parte di esso.
Le parti possono modificare in qualsiasi momento la legge applicabile. La modifica successiva alla conclusione del contratto non incide sulla validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.
La scelta è tuttavia soggetta a limiti:
- se tutti gli altri elementi pertinenti sono localizzati in un paese diverso da quello della legge scelta, restano applicabili le disposizioni inderogabili di quel paese;
- se tutti gli elementi pertinenti sono localizzati in uno o più Stati membri e viene scelta la legge di uno Stato non membro, restano applicabili le disposizioni inderogabili del diritto dell’Unione come applicate nello Stato del foro;
- l’esistenza e la validità del consenso sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13.
Legge applicabile in mancanza di scelta
L’articolo 4 individua la legge applicabile sulla base della tipologia contrattuale:
- vendita di beni: legge del paese della residenza abituale del venditore;
- prestazione di servizi: legge del paese della residenza abituale del prestatore;
- diritto reale immobiliare o locazione di immobile: legge del paese in cui si trova l’immobile;
- locazione di immobile per uso privato temporaneo, per non oltre sei mesi consecutivi: legge della residenza abituale del proprietario, se il locatario è una persona fisica residente nello stesso paese;
- franchising: legge del paese della residenza abituale dell’affiliato;
- distribuzione: legge del paese della residenza abituale del distributore;
- vendita all’asta: legge del paese in cui si svolge l’asta, se determinabile;
- contratti conclusi in sistemi multilaterali di negoziazione: legge che disciplina il sistema.
Se il contratto non rientra nelle categorie indicate o ricade in più categorie, si applica la legge della residenza abituale della parte tenuta alla prestazione caratteristica. Se il contratto presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese, prevale la legge di quest’ultimo. In via residuale si applica la legge del paese con il collegamento più stretto.
Contratti di trasporto
Per il trasporto di merci, in mancanza di scelta, si applica la legge della residenza abituale del vettore quando anche il luogo di ricezione, il luogo di consegna o la residenza abituale del mittente si trovano nello stesso paese. In mancanza di tale collegamento, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto.
Per il trasporto di passeggeri si applica, in mancanza di scelta, la legge della residenza abituale del passeggero se il luogo di partenza o di destinazione si trova nello stesso paese; diversamente, si applica la legge della residenza abituale del vettore. La scelta delle parti è limitata alle leggi del paese:
- della residenza abituale del passeggero;
- della residenza abituale del vettore;
- dell’amministrazione centrale del vettore;
- del luogo di partenza;
- del luogo di destinazione.
Resta applicabile la clausola di collegamento manifestamente più stretto prevista dall’articolo 5, paragrafo 3.
Contratti conclusi da consumatori
L’articolo 6 tutela il consumatore, inteso come persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria attività commerciale o professionale, nei rapporti con un professionista.
La legge applicabile è quella del paese della residenza abituale del consumatore quando il professionista:
- svolge la propria attività nel paese del consumatore; oppure
- dirige la propria attività verso tale paese o verso più paesi comprendenti tale paese;
- e il contratto rientra nell’ambito di tale attività.
Le parti possono scegliere una legge diversa, ma la scelta non può privare il consumatore della protezione garantita dalle disposizioni inderogabili della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta.
La disciplina protettiva non si applica, tra gli altri, ai seguenti contratti:
- prestazioni di servizi da eseguire esclusivamente in un paese diverso da quello del consumatore;
- contratti di trasporto, salvo quelli relativi a viaggi tutto compreso ai sensi della direttiva 90/314/CEE;
- diritti reali immobiliari e locazioni, salvo i contratti relativi a diritti di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;
- diritti e obblighi costitutivi di strumenti finanziari e determinati aspetti delle emissioni, offerte pubbliche e quote di organismi di investimento collettivo;
- contratti conclusi nell’ambito dei sistemi multilaterali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).
Contratti di assicurazione
L’articolo 7 disciplina i contratti assicurativi relativi a rischi situati negli Stati membri e i contratti relativi ai grandi rischi, escludendo i contratti di riassicurazione.
Per i grandi rischi le parti possono scegliere liberamente la legge ai sensi dell’articolo 3. In mancanza di scelta si applica la legge della residenza abituale dell’assicuratore, salvo il collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.
Per gli altri contratti assicurativi la scelta è limitata alle leggi indicate dall’articolo 7, paragrafo 3, tra cui:
- la legge dello Stato membro in cui è situato il rischio;
- la legge del paese della residenza abituale del contraente assicurato;
- per l’assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro della cittadinanza del contraente assicurato;
- la legge dello Stato membro in cui si verificano gli eventi assicurati, quando il contratto è limitato a tali eventi;
- per determinate attività commerciali, industriali o professionali, la legge di uno degli Stati membri interessati o del paese della residenza abituale del contraente assicurato.
In mancanza di scelta si applica la legge dello Stato membro in cui il rischio è situato al momento della conclusione del contratto. Per i rischi soggetti a un obbligo assicurativo prevalgono, nei casi previsti dall’articolo 7, le disposizioni dello Stato membro che impone l’assicurazione.
Contratti individuali di lavoro
Il contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, ma tale scelta non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle disposizioni inderogabili della legge applicabile in mancanza di scelta.
In mancanza di scelta si applica, in ordine, la legge:
- del paese nel quale, o dal quale, il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;
- della sede che ha proceduto all’assunzione, se non è possibile individuare il paese di lavoro abituale;
- del paese con il quale il contratto presenta un collegamento più stretto, qualora emerga dall’insieme delle circostanze.
Il lavoro svolto temporaneamente in un altro paese non comporta il cambiamento del paese di lavoro abituale. La disciplina non pregiudica l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del paese di distacco previste dalla direttiva 96/71/CE.
Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico
Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni ritenute cruciali da uno Stato per la salvaguardia dei propri interessi pubblici fondamentali, tali da applicarsi a tutte le situazioni rientranti nel loro ambito indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
Il regolamento non impedisce l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro. Può essere data efficacia anche alle norme del paese in cui gli obblighi contrattuali devono essere o sono stati eseguiti, se rendono illecito l’adempimento; il giudice deve considerare natura, finalità e conseguenze dell’applicazione o della mancata applicazione.
Ai sensi dell’articolo 21, la legge straniera designata può essere esclusa soltanto quando la sua applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Consenso, validità e forma
L’esistenza e la validità del contratto o di una sua clausola sono valutate secondo la legge che sarebbe applicabile se il contratto o la clausola fossero validi. Il contraente può tuttavia invocare la legge della propria residenza abituale per dimostrare l’assenza del consenso quando, alla luce delle circostanze, non sarebbe ragionevole applicare la legge altrimenti individuata.
Quanto alla forma:
- tra persone presenti nello stesso paese, il contratto è formalmente valido se conforme alla legge applicabile alla sostanza o alla legge del luogo di conclusione;
- tra persone presenti in paesi diversi, è sufficiente la conformità alla legge applicabile alla sostanza, alla legge del paese di una delle parti o del relativo intermediario, oppure alla legge del paese di residenza abituale di una parte;
- gli atti unilaterali relativi a un contratto possono rispettare la legge applicabile alla sostanza, la legge del luogo dell’atto o quella della residenza abituale dell’autore;
- per i contratti dei consumatori si applica la legge del paese della residenza abituale del consumatore;
- per diritti reali immobiliari e locazioni possono prevalere i requisiti formali inderogabili della legge del luogo dell’immobile.
Ambito della legge applicabile
La legge individuata dal regolamento disciplina in particolare:
- interpretazione del contratto;
- esecuzione delle obbligazioni;
- conseguenze dell’inadempimento totale o parziale, compresa la liquidazione del danno quando regolata da norme giuridiche;
- modi di estinzione delle obbligazioni;
- prescrizione e decadenza;
- conseguenze della nullità.
Le modalità di esecuzione e le misure da adottare in caso di esecuzione difettosa sono valutate secondo la legge del paese in cui l’esecuzione ha luogo.
Incapacità
Nel contratto concluso tra due persone presenti nello stesso paese, una persona fisica capace secondo la legge di quel paese può invocare l’incapacità derivante da un’altra legge solo se l’altra parte conosceva tale incapacità o l’ha ignorata colpevolmente.
Cessione del credito, surrogazione e obbligazioni solidali
I rapporti tra cedente e cessionario, o tra surrogante e surrogato, sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto che li vincola. La legge del credito ceduto o surrogato stabilisce invece:
- la cedibilità del credito;
- i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore;
- le condizioni di opponibilità della cessione o della surrogazione al debitore;
- il carattere liberatorio della prestazione del debitore.
La nozione di cessione comprende trasferimenti definitivi, trasferimenti a titolo di garanzia, impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.
In caso di surrogazione legale, la legge applicabile all’obbligazione del terzo determina se e in quale misura il terzo può esercitare contro il debitore i diritti spettanti al creditore. In presenza di più debitori solidali, la legge che regola l’obbligazione del debitore che ha adempiuto disciplina anche il suo regresso verso gli altri debitori.
La compensazione legale, quando non sia stata convenuta dalle parti, è disciplinata dalla legge applicabile al credito per il quale viene esercitata.
Onere della prova
La legge applicabile all’obbligazione contrattuale disciplina le presunzioni legali e la ripartizione dell’onere della prova relative a tale obbligazione. Il contratto o l’atto giuridico può essere provato con ogni mezzo ammesso dalla legge del foro o da una delle leggi che rendono valido l’atto quanto alla forma, purché il mezzo sia utilizzabile davanti al giudice adito.
Residenza abituale ed esclusione del rinvio
Per società, associazioni e persone giuridiche la residenza abituale coincide con il luogo dell’amministrazione centrale. Per la persona fisica che agisce professionalmente coincide con la sede principale dell’attività.
Quando il contratto è concluso nell’ambito di una filiale, agenzia o altra sede operativa, oppure quando la prestazione deve essere fornita da tale sede, rileva il luogo in cui essa è situata. Il momento determinante è quello della conclusione del contratto.
Il riferimento alla legge di un paese riguarda le norme sostanziali in vigore in quel paese e non comprende il rinvio alle sue norme di diritto internazionale privato, salvo diversa disposizione del regolamento.
Rapporti con altri strumenti
Il regolamento non pregiudica le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione che disciplinano conflitti di legge in settori specifici, fatta salva la disciplina speciale dei contratti di assicurazione prevista dall’articolo 7. Non limita inoltre la libera circolazione di merci e servizi garantita da altri strumenti dell’Unione, tra cui la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
Il regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo i territori cui il regolamento non si applica ai sensi dell’articolo 299 del trattato. Restano impregiudicate le convenzioni internazionali anteriori al regolamento in materia di conflitti di leggi contrattuali, mentre il regolamento prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra Stati membri nella misura in cui riguardino materie disciplinate dal regolamento.
Applicazione temporale, entrata in vigore e partecipazione degli Stati
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 17 dicembre 2009, mentre l’articolo 26 si applica dal 17 giugno 2009.
Ai sensi dell’articolo 28, il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai quali si applica.
L’Irlanda ha partecipato all’adozione e all’applicazione del regolamento. Il Regno Unito e la Danimarca non hanno partecipato all’adozione e non sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.
Disposizioni principali
Campo di applicazione ed esclusioni
Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica alle obbligazioni contrattuali civili e commerciali in situazioni con conflitto di leggi. Sono escluse, tra le altre, le materie fiscali, doganali e amministrative; stato e capacità delle persone; rapporti familiari, regimi patrimoniali e successioni; strumenti negoziabili; arbitrato e clausole sul foro; aspetti societari; trust; trattative precontrattuali; prova e procedura; taluni contratti assicurativi.
Carattere universale e libertà di scelta
L’articolo 2 stabilisce che la legge designata si applica anche se non è la legge di uno Stato membro. L’articolo 3 consente alle parti di scegliere espressamente o chiaramente la legge applicabile all’intero contratto o a una sua parte, nonché di modificarla successivamente, senza pregiudicare la validità formale del contratto o i diritti dei terzi. La scelta non può eludere le disposizioni inderogabili del paese con cui tutti gli altri elementi pertinenti sono collegati.
Legge applicabile in mancanza di scelta
L’articolo 4 prevede criteri specifici: legge della residenza abituale del venditore per la vendita di beni, del prestatore per i servizi, legge del luogo dell’immobile per i diritti reali e le locazioni immobiliari, legge della residenza dell’affiliato per il franchising e del distributore per la distribuzione. Sono previste regole per vendite all’asta e sistemi multilaterali di negoziazione, oltre a una clausola di collegamento manifestamente più stretto e, in via residuale, alla legge del paese con il collegamento più stretto.
Trasporto, consumatori, assicurazioni e lavoro
Gli articoli da 5 a 8 introducono regole speciali per contratti di trasporto di merci e passeggeri, contratti dei consumatori, contratti di assicurazione e contratti individuali di lavoro. La scelta delle parti è ammessa entro i limiti previsti, ma non può privare consumatori e lavoratori della protezione delle disposizioni inderogabili della legge altrimenti applicabile.
Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico
L’articolo 9 definisce le norme di applicazione necessaria e consente sempre l’applicazione di quelle del foro; può essere attribuita efficacia anche a quelle del paese di esecuzione che rendano illecito l’adempimento. Ai sensi dell’articolo 21, la legge straniera designata può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Validità, forma e ambito della legge applicabile
Gli articoli da 10 a 13 disciplinano consenso, validità sostanziale, validità formale e incapacità. L’articolo 12 estende la legge applicabile all’interpretazione, esecuzione, conseguenze dell’inadempimento, estinzione, prescrizione, decadenza e nullità, mentre le modalità di esecuzione sono valutate secondo la legge del luogo di esecuzione.
Cessione, surrogazione, solidarietà e compensazione
Gli articoli da 14 a 17 stabiliscono che i rapporti tra cedente e cessionario sono regolati dalla legge del contratto che li vincola, mentre cedibilità, opponibilità e rapporti con il debitore sono disciplinati dalla legge del credito ceduto. Sono inoltre disciplinati surrogazione legale e convenzionale, regresso tra condebitori solidali e compensazione legale.
Residenza abituale ed esclusione del rinvio
L’articolo 19 individua la residenza abituale delle persone giuridiche nell’amministrazione centrale, quella del professionista nella sede principale e, per filiali o agenzie, nel luogo della relativa sede operativa; il momento rilevante è la conclusione del contratto. L’articolo 20 esclude il rinvio alle norme di diritto internazionale privato della legge designata.
Rapporti con altri strumenti e applicazione nel tempo
Gli articoli da 23 a 27 disciplinano i rapporti con disposizioni settoriali del diritto dell’Unione, con la convenzione di Roma e con convenzioni internazionali anteriori. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le convenzioni rilevanti entro il 17 giugno 2009. La Commissione deve presentare relazioni entro il 17 giugno 2010 e il 17 giugno 2013. Il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.
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