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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00345/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, disposta in procedura di amministrazione straordinaria, di un complesso aziendale a favore di due società. In un primo momento il tribunale aveva dichiarato la nullità dell’atto di cessione; la decisione era stata poi cassata con rinvio dalle Sezioni Unite, che avevano escluso la nullità per violazione di norme inderogabili ma avevano rimesso al giudice di rinvio la verifica di eventuali effetti invalidanti diversi, legati anche alla determinazione del valore dell’azienda ceduta. Nel giudizio di rinvio, alcuni istituti di credito che avevano riassunto la causa deposero una dichiarazione di rinuncia dopo una transazione con l’impresa in amministrazione straordinaria; la corte d’appello qualificò tale atto come rinuncia all’azione, dichiarò cessata la materia del contendere e li condannò alle spese verso le società cessionarie, compensandole invece con l’impresa in A.S. e con il Ministero. La banca ricorrente principale censurò: 1) la qualificazione della dichiarazione come rinuncia all’azione e non come rinuncia agli atti, sostenendo che dal testo si ricavava la volontà di far estinguere il processo solo in mancanza di accettazione delle controparti; 2) la condanna alle spese di tutti i gradi, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi alle spese del giudizio di cassazione e della fase rescissoria e che comunque la lite verteva su una questione sostenuta da un orientamento giurisprudenziale consolidato. Le società controinteressate proposero ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, contestando il valore della causa, l’applicazione dei parametri tariffari, l’aumento per pluralità di parti, la quantificazione del compenso nel giudizio di rinvio e la mancata pronuncia di temerarietà della lite, con richiesta di responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché il primo motivo era inammissibile: la doglianza mirava in sostanza a ottenere una diversa interpretazione dell’atto di rinuncia, ma senza rispettare l’onere di specifica riproduzione integrale del documento e senza dedurre un vizio di motivazione effettivo o la violazione dei canoni ermeneutici. Il secondo motivo è stato respinto in parte perché infondato e in parte perché inammissibile: la Corte ha ribadito che il giudice di rinvio deve liquidare le spese dell’intero processo in base all’esito complessivo della lite; ha inoltre ricordato che la rinuncia all’azione produce effetti assimilabili al rigetto nel merito e quindi comporta la soccombenza del rinunciante, con conseguente condanna alle spese. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: le censure sulla liquidazione delle spese sono state ritenute confusive, in parte non decisive e in parte non specificamente orientate contro la ratio decidendi; in particolare, la Corte ha osservato che il compenso giudiziale ha natura discrezionale nei limiti dei minimi, che il DM 55/2014 non impone un aumento fisso, che l’aumento per pluralità di parti è solo eventuale e che non risultava proposta in quel giudizio una domanda di responsabilità aggravata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della vicenda, con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito relativo alla cessione del complesso aziendale in amministrazione straordinaria

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la domanda di nullità dell’atto di cessione poi esclusa nel giudizio rescissorio

  • art. 11, comma 3 quinquies, d.l. n. 145/2013

    considerato dallo ius superveniens idoneo a escludere la nullità del contratto di cessione per violazione di norme inderogabili

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 270/1999

    norma indicata dalle Sezioni Unite come parametro da valutare in sede rescissoria quanto alla determinazione del valore dell’azienda ceduta

  • art. 306 c.p.c.

    invocato per sostenere che la dichiarazione depositata fosse una rinuncia agli atti e non all’azione

  • art. 310, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale insieme all’art. 306 c.p.c. per contestare la qualificazione della rinuncia e gli effetti processuali

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte lo richiama per l’inammissibilità del motivo che non riproduce integralmente e specificamente l’atto di rinuncia

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici astrattamente applicabili all’interpretazione dell’atto processuale, ma non specificamente dedotti dalla ricorrente

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per affermare il potere discrezionale del giudice di liquidare il compenso professionale entro il limite dei minimi tariffari

  • art. 12 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 15 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale insieme all’art. 12 c.p.c. per contestare la liquidazione delle spese

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato come parametro di liquidazione dei compensi professionali; la Corte osserva che non impone un aumento fisso e che l’aumento per pluralità di parti è solo eventuale

  • D.M. n. 140/2012

    ritenuto dalla Corte erroneamente applicato nel caso concreto al giudizio di primo grado, ma senza conseguenze invalidanti perché il compenso liquidato non risultava inferiore ai minimi applicabili

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    prevede che il compenso per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale possa essere aumentato di regola del 20%, ma in via non obbligatoria

  • art. 6 D.M. n. 55/2014

    richiamato per affermare che, per cause di valore superiore a una certa soglia, il giudice può applicare incrementi percentuali anche inferiori al 30%

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia all’azione, quando emerge inequivocamente dal contenuto dell’atto processuale, è idonea a estinguere la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e si atteggia, ai fini delle spese, come una soccombenza del rinunciante.
  • La qualificazione di un atto processuale come rinuncia all’azione o rinuncia agli atti costituisce accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo o della violazione dei canoni legali di interpretazione, non già mediante una mera richiesta di nuova lettura del documento.
  • Chi deduce in cassazione il contenuto di un atto processuale deve rispettare l’onere di specifica indicazione e riproduzione del documento rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del processo secondo il criterio della soccombenza e dell’esito complessivo della lite, anche quando il rinvio sia stato disposto con indicazione espressa delle spese della fase di legittimità.
  • La liquidazione giudiziale dei compensi professionali è espressione di un potere discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo se eccede i limiti normativi o se è affetta da vizio logico-giuridico rilevante; il rispetto dei minimi costituisce il solo limite imprescindibile.
  • Quando un parametro tariffario prevede un aumento "di regola" per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale, tale aumento non è obbligatorio ma resta rimesso alla valutazione del giudice.
  • La domanda di responsabilità aggravata deve risultare ritualmente proposta nel giudizio in cui si chiede di farla valere; non può essere introdotta o valorizzata in cassazione in assenza di specifica allegazione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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