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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22134/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2010 relativa all'anno d'imposta 2009, con recupero di un credito d'imposta indicato in dichiarazione e riportato dall'anno precedente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che la copia notificata e quella depositata fossero difformi e che l'atto depositato fosse inoltre privo della pagina 4, circostanza che rendeva l'atto di difficile interpretazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 3, d.lgs. 546/1992, oltre all'art. 156 c.p.c., per avere la CTR dichiarato automaticamente l'inammissibilità senza verificare in concreto se la mancanza della pagina avesse leso il diritto di difesa dell'appellata; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla non intellegibilità dell'appello privo della pagina 4; (3) violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 3, d.lgs. 546/1992 per mancata indicazione dell'effettiva difformità tra copia notificata e copie depositate e per mancata considerazione che tutte le copie risultavano comunque conformi, seppure manchevoli della stessa pagina. La contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse meramente apparente, poiché consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva svolto l'accertamento in concreto richiesto dalla disciplina processuale tributaria: non aveva verificato se la mancanza della pagina 4 avesse realmente impedito la comprensione dell'appello e leso il diritto di difesa della parte appellata, né aveva specificato quale fosse l'asserita difformità tra atto notificato e atto depositato e se essa integrasse una difformità sostanziale sanzionabile con l'inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    in materia di appello tributario, le cause di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente e non possono essere dichiarate automaticamente per mera incompletezza materiale dell'atto; occorre verificare in concreto l'incidenza sul diritto di difesa

  • art. 22, comma 3, d.lgs. 546/1992

    il richiamo operato dall'art. 53 impone, per l'appello, la medesima verifica concreta sulla completezza dell'atto e sul pregiudizio difensivo, non essendo sufficiente una difformità meramente materiale

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità processuale va valutata in relazione alla concreta lesione della funzione dell'atto e del diritto di difesa, non in base a formalismi privi di effettivo pregiudizio

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/92

    la motivazione deve consentire di comprendere il fondamento della decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse assente o meramente apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o apparente in senso costituzionalmente rilevante

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve essere esistente e percepibile nel suo nucleo essenziale, al livello del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato riguarda nullità processuali e motivazione solo quando questa sia assente o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata riproduzione integrale di una pagina dell'atto di appello non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve accertare in concreto se l'omissione abbia impedito la comprensione dell'atto e abbia leso il diritto di difesa dell'appellato.
  • Le previsioni di inammissibilità degli atti di impugnazione nel contenzioso tributario hanno natura rigorosa e devono essere interpretate restrittivamente, così da evitare sanzioni processuali irragionevoli per mere irregolarità materiali.
  • La difformità tra copia notificata e copia depositata integra causa di inammissibilità solo se è sostanziale e incide sul contenuto dell'atto; non è sufficiente una divergenza formale o una mera incompletezza materiale.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando l'argomentazione sia del tutto mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o eventualmente insufficiente se è comunque percepibile il percorso logico decisorio.
  • Quando si eccepisce la non intelligibilità di un atto processuale, il giudice deve considerare anche il contenuto della costituzione dell'altra parte e le eventuali repliche ai motivi di gravame, perché tali elementi possono dimostrare che l'atto era comunque comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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