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Ordinanza

Ordinanza n. 265/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso meritassero un approfondimento nella sede di merito e non ha definito nel merito la domanda cautelare. Ha disposto la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 19 luglio 2027 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di ospitalità e realizzazione di una Stazione Radio Base, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi e fondato anche sul parere della Capitaneria di Porto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza relativa all’ospitalità e alla realizzazione della Stazione Radio Base denominata “LE438 - Lido San Giovanni”, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, il parere della Capitaneria di Porto e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione comunale dei motivi ostativi, impugnata dalla ricorrente insieme al provvedimento finale.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato il comma 10 per disporre la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando l’udienza pubblica per la trattazione della causa.

  • art. 34 Cod. Nav.

    La disposizione è menzionata nel titolo del parere della Capitaneria di Porto, relativo ad aree in consegna al Comune di Gallipoli.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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