Sentenza n. 4548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica per attività formative, liquidando le spese del giudizio di primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ha sostenuto che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda proposta in primo grado, il TAR aveva liquidato soltanto euro 500,00, importo ritenuto inferiore alla soglia minima consentita dai parametri forensi. L’appellante ha chiesto la rideterminazione delle spese del primo grado in euro 1.189,00, oltre IVA e CPA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma che, quando la liquidazione avviene sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, non è possibile scendere oltre il limite del 50% dei valori medi tabellari, non potendosi riconoscere somme meramente simboliche. La liquidazione di euro 500,00 operata dal TAR è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200. È stata invece respinta la censura relativa all’asserita carenza di motivazione, poiché la sentenza di primo grado aveva giustificato la riduzione considerando la serialità e l’assenza di particolare complessità del contenzioso. In parziale riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha rideterminato le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, salvo il diritto alla refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Il Giudice deve tenere “conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
La disposizione limita la discrezionalità giudiziale nella liquidazione dei compensi e delle spese processuali, vietando riduzioni superiori al 50% dei valori medi tabellari, salvo diversa convenzione tra avvocato e cliente.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, d.m. n. 37/2018
Ha modificato l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, introducendo il limite massimo del 50% alla riduzione dei valori medi dei parametri.
d.m. n. 147/2022
Ha previsto una disciplina dei valori medi e delle percentuali di aumento o diminuzione dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese, rilevante per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
È richiamato quale disposizione relativa alla riduzione applicabile ai valori medi dei parametri nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando il giudice liquida le spese processuali sulla base dei parametri forensi, può discostarsi dai valori medi tabellari, ma non può ridurli oltre il 50%, in assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente.
- La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non consente l’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque incompatibili con le soglie minime desumibili dai parametri forensi applicabili.
- La serialità della controversia e l’assenza di particolare complessità possono giustificare una riduzione dei valori medi tabellari, ma non legittimano il superamento della soglia minima di riduzione prevista dalla disciplina parametrica.
- La motivazione della liquidazione delle spese è sufficiente quando individua, anche sinteticamente, gli elementi concreti posti a base della riduzione, quali la serialità e la limitata complessità della controversia.
- La previsione di soglie minime inderogabili riguarda la liquidazione giudiziale effettuata in base ai parametri; una diversa determinazione consensuale del compenso tra avvocato e cliente prevale sui valori tabellari.
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